Pensioni anticipate e Quota 100: come funziona e cosa comporta il divieto di cumulo

Le nuove pensioni flessibili a partire dai 62 anni di età e con 38 anni di versamenti vincolano l'assegno all'impossibilità di cumulo con altri redditi da lavoro: ecco perché e con quali conseguenze.

Pensioni anticipate e Quota 100: come funziona e cosa comporta il divieto di cumulo

Le nuove pensioni anticipate tramite quota 100 sono ormai entrate in funzione da diverse settimane, con l’approvazione dell’Inps di decine di migliaia di domande inoltrate dai lavoratori. Le verifiche sulla maturazione dei requisiti di accesso attendono però ancora una vera e propria esecuzione, con la conseguenza che alcuni richiedenti potrebbero vedersi ritirare l’assegno già liquidato.

Il problema principale non sembra riguardare la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi, visto che tali evidenze risultano già presenti negli stessi archivi dell’Inps. Più complicata riguarda invece la verifica dell’effettiva cessazione dell’attività lavorativa, che in fase di elaborazione delle domande fa affidamento sulla buona fede del pensionando.

La nuova Quota 100 ed il patto implicito con lo Stato: no al cumulo con altri redditi da lavoro

È chiaro che il lavoratore dovrà prestare la massima attenzione al vincolo deciso dal legislatore, visto il rischio di revoca dell’assegno. Lo ribadisce la stessa Inps all’interno della recente circolare numero 11 del 2019, che chiarisce i dettagli in merito alla maturazione e alla verifica dei requisiti di accesso all’opzione di quiescenza.

Il divieto di cumulo resta in vigore per il pensionato con quota 100 fino alla maturazione del requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia, attualmente fissato a 67 anni di età. Riguarderà altresì anche eventuali redditi da lavoro autonomo, mentre si escludono le prestazioni occasionali nel limite delle 5 mila euro annue. Restano invece posizionati al di fuori del perimetro del divieto, salvo eventuali interventi futuri, anche i redditi da partecipazioni, oltre alle rendite finanziarie e immobiliari.

Si ricorda infine che il provvedimento di flessibilità si affianca alle altre opzioni di pensionamento anticipato già disponibili nel nostro ordinamento e, pertanto, spetta al lavoratore la valutazione di convenienza rispetto al divieto di cumulo. Non vi è infatti obbligo di adesione, mentre per chi ha già maturato i requisiti minimi la misura resta confermata come sperimentazione triennale (e quindi percorribile) fino al 2022.

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