Arriva finalmente il via libera definitivo al decreto legge che prevede l’approvazione del cosiddetto “pacchetto pensioni” e quindi del nuovo meccanismo di pensionamento anticipato tramite la quota 100. Il provvedimento ha rappresentato un vero e proprio provvedimento chiave per l’esecutivo giallo – verde ed in particolare per la Lega, che ha impostato una parte fondamentale della campagna elettorale e del contratto di Governo sul superamento della legge Fornero.
Con l’ok al cosiddetto “decretone” avvenuto nel Consiglio dei Ministri di ieri, si compie un ulteriore passo verso l’attuazione vera e propria della nuova opzione di quiescenza, stante che al momento si attendono gli ultimi passaggi pratici al riguardo, che consistono nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nell’arrivo delle istruzioni operative su come fare domanda attraverso un’apposita circolare dell’Inps.
Uscite flessibili: ecco come funziona la nuova quota 100
Per entrare nel dettaglio di come funzionerà la nuova misura, bisogna partire dai criteri anagrafici e contributivi: si parla infatti di maturare almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione, contro i 67 anni di età e 20 anni di lavoro necessari per raggiungere il pensionamento con il criterio ordinario (cioè l’assegno di vecchiaia).
Per chi ha maturato i requisiti di accesso entro lo scorso 31 dicembre 2018, sarà possibile fare immediatamente domanda (appena l’Inps avrà predisposto le procedure), ma la prima finestra utile di percezione dell’assegno parte dal primo aprile per i dipendenti del settore privato e dal primo luglio nel pubblico. Mentre i lavoratori della scuola potranno andare in quiescenza a partire dal prossimo settembre. Questo in virtù delle finestre mobili poste dal legislatore per regolare il flusso di uscite.
Un ulteriore dettaglio riguarda l’impossibilità di cumulare il reddito pensionistico con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo. Il nodo deve essere tenuto in attenta considerazione perché risulta valido fino al raggiungimento dei requisiti di vecchiaia (67 anni di età) ed irreversibile, pertanto nella valutazione di convenienza fatta dal lavoratore dovrà rientrare anche questo aspetto (ad eccezione di attività occasionali sotto ai 5 mila euro l’anno).