Indennità da Covid-19: anche a chi percepisce il reddito di cittadinanza

A breve dovrebbero arrivare anche le indennità da Covid-19 per il mese di maggio. L'ammontare sarà di 1.000 euro per chi rispetta i requisiti. Per i beneficiari del reddito di cittadinanza sarà ad integrazione.

Indennità da Covid-19: anche a chi percepisce il reddito di cittadinanza

L’indennità per gli iscritti alla gestione separata Inps sale a 1.000 euro, sebbene spetterà solo a chi nel mese di marzo e aprile 2020 abbia subito un calo del reddito di almeno un terzo (pari al 33%), rispetto all’anno precedente.

I lavoratori interessati a percepire i 1.000 euro per il mese di maggio sono i seguenti: i collaboratori, gli stagionali del turismo e del settore termale e i lavoratori somministrati impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (per i restanti lavoratori, nel mese di maggio sono previsti 600 euro).

Inoltre, l’Inps ha consentito a nuove categorie di lavoratori quali lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo, intermittenti, lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA con contratti di lavoro occasionale, venditori a domicilio, di poter presentare istanza per ricevere il bonus di 600 euro.

Queste categorie di lavoratori potranno inviare domanda sino ad oggi lunedì 8 giugno. Per i titolari del reddito di cittadinanza, dovrebbe essere riconosciuta un’integrazione. Infatti, nella circolare dell’Inps numero 66 del 29 maggio, si precisa che ai percettori del reddito di cittadinanza di importo inferiore a € 600 (€ 500 per i lavoratori agricoli), verrà riconosciuto un incremento del reddito di cittadinanza di cui sono titolari, fino all’ammontare di € 600 (€ 500 per i lavoratori agricoli).

L’indennità andrà ad integrare il reddito di cittadinanza, di importo pari sino all’ammontare complessivo di 600 euro. In altre parole, ci sarà una integrazione del reddito di cittadinanza in corso di percezione.

A titolo di esempio, un soggetto che percepisce 100 euro di importo per il reddito di cittadinanza dovrebbe vedersi accredito sulla carta come integrazione un importo pari a 500 euro. Infine, va precisato che non è richiesta istanza di riesame nei casi in cui il bonus di 600 euro sia stato negato, per i motivi di non ammissibilità della domanda presentata. 

Prorogato al prossimo 21 giugno, invece, il termine per presentare istanza di riesame delle domande di bonus non accolte dall’Inps, per motivi di incompatibilità, come ad esempio per i titolari di assegno ordinario di invalidità o i beneficiari del reddito di cittadinanza (infatti, tali categorie non potevano presentare domanda in base a quanto previsto nel decreto Cura Italia).

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