Reddito di cittadinanza ora disponibile anche ai senza dimora: ecco come si richiede in questi casi

Con la nota del Ministero del Lavoro numero 1.319 del 2.020 arrivano nuovi aggiornamenti per l’erogazione del reddito di cittadinanza in favore di coloro che vivono particolari situazioni di disagio, essendo rimasti senza dimora.

Reddito di cittadinanza ora disponibile anche ai senza dimora: ecco come si richiede in questi casi

Il reddito di cittadinanza estende la propria portata anche in favore di coloro che non possiedono una dimora fissa e che in precedenza erano quindi esclusi dal sostegno per via del requisito residenziale. L’importante aggiornamento ha previsto un meccanismo di tutela in favore di tali soggetti, purché possano rendere evidente la loro presenza continuativa in Italia nell’ultimo biennio.

A rendere espliciti i nuovi requisiti di accesso è una circolare risalente a pochi giorni fa e pubblicata dal Ministero del Lavoro (n. 1319/2020), con la quale si fa finalmente chiarezza in modo definitivo rispetto alla problematica. Attraverso la comunicazione si esplicitano quindi le nuove modalità, confermando così l’aggiornamento dei criteri applicativi (rispetto a quanto non avveniva in precedenza).

Tra questi, resta l’obbligo di residenza in Italia nell’ultimo decennio e di presenza continuativa negli ultimi due anni. Coloro che non hanno fissa dimora potranno però beneficiare dell’assegno di welfare ricostruendo il periodo di continuità attraverso l’iscrizione nei registri anagrafici, dimostrando così la propria presenza sul territorio comunale pur non avendo una dimora fissa. Ad assistere il richiedente in tale compito saranno gli stessi Comuni, che si occuperanno della pratica amministrativa.

Reddito di cittadinanza e senza fissa dimora: le modalità di richiesta

Entrando nelle specifiche informazioni fornite tramite la pubblicazione del nuovo comunicato ministeriale, all’interno della pratica andrà innanzitutto indicato il Comune di riferimento nel quale il richiedente è domiciliato. Il vincolo di permanenza sarà quindi assolto attraverso l’appoggio amministrativo dell’ufficio anagrafe di riferimento.

Grazie alla circolare viene quindi meno il respingimento della pratica per le persone che sono risultate irreperibili all’indirizzo indicato in anagrafe, in virtù della condizione di povertà o disagio sociale. I servizi anagrafici potranno inoltre collaborare attivamente con i servizi di contrasto alla povertà presenti sul territorio. Restano in essere tutti gli altri requisiti reddituali e patrimoniali da verificare per l’accesso al reddito di cittadinanza.

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