Pensioni anticipate e quota 100: ecco come avviene il calcolo della pensione

Le nuove pensioni anticipate tramite la quota 100 restano al centro del dibattito elettorale, ma non tutti sanno come funzionano. Ecco cosa è importante sapere al riguardo, dai criteri d’ingresso a come cambia l’assegno.

Pensioni anticipate e quota 100: ecco come avviene il calcolo della pensione

Il tema della flessibilità previdenziale è particolarmente sentito dalla popolazione e non stupisce quindi che risulti spesso al centro del dibattito politico. D’altra parte, molti lavoratori in età avanzata si trovano ancora oggi a dover scontare gli effetti restrittivi delle ultime riforme, nonostante siano passati ormai anni dall’approvazione della legge Fornero. Il Governo giallo – verde ha provato a mettere una pezza con l’approvazione della quota 100, una misura che consente l’uscita dal lavoro a partire dai 62 anni di età e con almeno 38 anni di contribuzione.

Si tratta di un’opzione percorribile nella maggior parte dei casi da coloro risultano inseriti nel cosiddetto sistema misto. Il calcolo è semplice da fare, visto che per rientrare nel sistema contributivo puro è necessario aver iniziato la propria carriera dal 1996 (ottenendo però al massimo 24 anni di versamenti al 2019). La sottolineatura non è fine a sé stessa: da questo elemento dipende anche il calcolo del futuro assegno. In questo senso, la quota 100 non prevede alcuna penalizzazione effettiva ma, per il calcolo finale, si dovrà ovviamente tenere conto della minore contribuzione rispetto alla data di quiescenza ordinaria.

L’impatto va valutato caso per caso, motivo per il quale può essere utile ricorrere ai servizi di un patronato oppure al motore di calcolo della stessa Inps. In questo modo, sarà possibile anche effettuare un controllo sulla propria storia contributiva, visto che devono risultare almeno 35 anni di versamenti ordinari (mentre sono ammessi ulteriori tre anni di contributi figurativi). Restano inoltre chiaramente esclusi tutti coloro che non risultano iscritti alle casse dell’Inps, come ad esempio i professionisti aderenti ad un ordine professionale.

Quota 100: l’incompatibilità della misura e i casi particolari

Con la nuova quota 100 il legislatore ha previsto anche un elemento di incompatibilità, legato al cumulo dell’attività lavorativa. In particolare, chi sceglie di aderire alla nuova quota 100 non potrà cumulare il reddito pensionistico con quello prodotto dalla prosecuzione del lavoro dipendente o autonomo. L’unica eccezione ammessa è legata all’eventuale attività occasionale svolta, nella misura di un importo massimo corrispondente a 5 mila euro lordi.

Infine, il legislatore ha previsto anche l’adozione di finestre di uscita differenziate sulla base della tipologia di settore nel quale il lavoratore è impiegato. Per i dipendenti del settore privato la prima decorrenza dell’assegno è prevista dal terzo mese successivo alla maturazione dei requisiti, mentre nel pubblico la finestra è fissata dopo sei mesi. Si parla quindi del primo agosto 2019, che passa al primo settembre per le domande di collocazione a riposo del comparto scolastico.

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