Coronavirus: come richiedere la sospensione delle rate del mutuo

Tra le misure urgenti previste dal decreto Cura Italia rientra anche la sospensione del pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della prima casa. Ecco i requisiti necessari e la modalità di presentazione della domanda

Coronavirus: come richiedere la sospensione delle rate del mutuo

Il Covid-19 ha finito per contagiare anche l’economia e i governi stanno studiando pacchetti di aiuti per far fronte all’emergenza. Tra le misure di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese in difficoltà previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia“, è compresa anche la sospensione del pagamento dei mutui contratti per l’acquisto della prima casa. Si tratta di uno strumento di protezione sociale progettato dall’esecutivo per mitigare l’impatto del rallentamento economico a seguito della diffusione della pandemia e della chiusura di tutte le attività produttive non necessarie.

Per essere ammessi al beneficio occorre presentare alla banca dove il mutuo è stato acceso l’apposito modulo scaricabile dal sito del ministero delle Finanze, dipartimento del Tesoro (alla voce Aree tematiche, Interventi per la casa, Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa), oppure sul sito della Consap.

Si tratta di un’autocertificazione con la quale si dichiara di essere titolari di un contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, del quale andranno riportati gli estremi così come i dati catastali dell’immobile: la sospensione non potrà essere richiesta se l’immobile in questione rientra nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero se si tratta di abitazioni di tipo signorile, ville, castelli, palazzi storici o di eminente pregio artistico. Altra condizione è che l‘importo del mutuo erogato non superi i 250.000 euro.

Occorrerà poi dichiarare la situazione di vulnerabilità, ossia il motivo per il quale non si è più in grado di onorare il pagamento delle rate. Si dovrà barrare una delle ipotesi indicate nel modulo:

  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, a causa di licenziamento senza giusta causa o per dimissioni per giusta causa, e conseguente acquisizione dello stato di disoccupato;
  • cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 409, numero 3, del codice di procedura civile, recante “Controversie individuali di lavoro”, e la conseguente acquisizione dello stato di disoccupato;
  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni consecutivi.

Tra le fattispecie per aver diritto all’agevolazione, rientrano anche altre opzioni:

  • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi (pari al 20% dell’orario),
  • riduzione media giornaliera del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, a causa dell’emergenza coronavirus (nel caso di lavoratore autonomo o libero professionista),
  • morte del mutuatario o riconoscimento di handicap grave di cui alla legge 104/1992 o di invalidità civile non inferiore all’80%.

La sospensione potrà essere chiesta per un massimo di 18 mesi e non sarà necessario presentare l’Isee.

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