L’ennesimo caso di licenziamento legato all’uso disinvolto dei social in fabbrica arriva dai magazzini di San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, e coinvolge un operaio di una ditta logistica in appalto per la Montenegro. L’uomo è stato allontanato dopo aver pubblicato una ventina di video su TikTok, girati durante l’orario di lavoro, nei quali criticava duramente l’azienda con toni giudicati offensivi e denigratori. Il Tribunale civile di Bologna, sezione lavoro, ha confermato la legittimità del licenziamento, fissando un punto chiaro sui limiti del diritto di critica del lavoratore.
Secondo la ricostruzione contenuta negli atti, l’operaio era impiegato a tempo pieno nella movimentazione merci e realizzava i video mentre guidava il muletto tra pallet, scaffalature e prodotti, con i loghi ben riconoscibili sia dell’azienda per cui lavorava sia della committente. Nei filmati, diffusi sulla piattaforma e visualizzati da numerosi utenti, utilizzava un linguaggio colorito, costellato di frasi scurrili e allusioni, dipingendo un quadro di sfruttamento e condizioni retributive inadeguate.
Una narrazione che, però, non ha trovato riscontro nelle verifiche del giudice, secondo cui il dipendente percepiva circa 2.300 euro al mese, una cifra ritenuta coerente con l’inquadramento e incompatibile con l’idea di lavoratore sottopagato che emergeva dai video. Quando la direzione aziendale ha scoperto la presenza dei contenuti online, ha avviato il procedimento disciplinare, contestando non solo il danno di immagine, ma anche la violazione delle regole di sicurezza e l’uso del telefono durante le mansioni in magazzino.
Solo a quel punto l’operaio ha rimosso i video, ma per l’azienda il danno era già stato fatto. La controversia è così finita davanti al giudice del lavoro, con il lavoratore che ha provato a difendersi sostenendo che si trattasse di semplici goliardate pensate per far ridere i colleghi. Il Tribunale di Bologna non ha condiviso questa lettura. Nella sentenza, il giudice Alessandro D’Ancona sottolinea che «il diritto di critica non può valicare i confini delle offese, delle frasi scurrili e delle allusioni», richiamando l’esigenza di bilanciare la libertà di espressione del dipendente con la tutela della reputazione aziendale e il rispetto dei doveri contrattuali.
I filmati, si legge ancora, presentavano accostamenti suggestivi e ambigui, tali da lasciar trasparire gravi illazioni su presunti abusi e violazioni, senza alcun supporto fattuale. Per il giudice, il comportamento del lavoratore ha integrato una violazione dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede, minando il rapporto fiduciario alla base del contratto.
In questo senso, l’uso dei social durante il servizio, l’esposizione non autorizzata di spazi e marchi aziendali e il tono denigratorio dei contenuti hanno reso proporzionato il licenziamento senza possibilità di conversione in una sanzione più lieve. Il caso costituisce un precedente significativo in tema di confini del legittimo dissenso in rete: criticare l’azienda è possibile, ma non quando la critica si trasforma in insulto pubblico. In un contesto in cui sempre più lavoratori raccontano online la propria quotidianità professionale, la decisione del Tribunale di Bologna suona come un avvertimento: lo smartphone in tasca non sospende le regole del contratto di lavoro, né autorizza a trasformare il posto di lavoro in un palcoscenico social permanente. Per chi ha qualcosa da contestare al datore, la strada indicata dalla giurisprudenza resta quella tradizionale: sindacato, rappresentanze e tavoli negoziali, non il tribunale dei like e delle visualizzazioni.