Coronavirus, i chiarimenti del Governo sulla Fase 2: ecco chi sono i congiunti

Pubblicate le FAQ relative alle misure in vigore a partire dal 4 maggio. Il Governo spiega chi sono i congiunti. Spostamenti solo nell'ambito regionale e con autocertificazione

Coronavirus, i chiarimenti del Governo sulla Fase 2: ecco chi sono i congiunti

I tanto attesi chiarimenti sulle nuove misure previste dal D.P.C.M. 26 Aprile, in vigore a partire dal 4 maggio, sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Governo, ma non tutti i dubbi sono stati sciolti.

Nelle FAQ pubblicate nella sezione “Fase 2 – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo”, vengono affrontati alcuni dei temi più dibattuti negli ultimi giorni, come quello degli spostamenti consentiti e in particolare l’interpretazione della definizione “congiunti”.

Il nuovo DPCM, che introduce la Fase 2, prevede la possibilità di spostarsi all’interno del territorio regionale per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Tra gli spostamenti per necessità, sono compresi anche quelli finalizzati a incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento, venga mantenuto il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate le mascherine.

Chiarito che l’ambito territoriale, nel quale sono consentiti detti spostamenti, è quello regionale, restava da specificare quali fossero i congiunti, alla quale ci si può recare per far visita. Il Governo alla domanda “Posso spostarmi per far visita a qualcuno?”, risponde che gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti sono consentiti, poiché considerati giustificati per necessità. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie. In ogni caso viene fortemente raccomandato di limitare gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. Dalla lettura della risposta emerge che tali spostamenti devono essere effettuati solo se necessari. Quindi, in un’ottica cautelativa, si tratta di spostamenti saltuari, dettati da necessità e non ripetitivi.

Il tema spinoso dell’interpretazione della parola “congiunti”, viene affrontata con la risposta alla domanda “Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi, secondo l’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm del 26 aprile 2020?”. Il chiarimento del Governo risolve a metà i dubbi sollevati da diverse parti negli ultimi giorni. Viene spiegato che “l’ambito cui può riferirsi la dizione congiunti può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile”.

Per Palazzo Chigi, ne consegue che “i congiunti cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)”. Una risposta che equipara ai parenti anche i partner conviventi e le coppie formate da persone dello stesso sesso, ma non chiarisce quali sono le persone legate da uno stabile legame affettivo, lasciando il dubbio se sono consentiti gli incontri di fidanzati, anche perché, in caso di controllo, non sarebbe documentalmente dimostrabile lo “stabile legame affettivo”. Restano esclusi gli amici, come spiegano fonti governative interpellate sul tema.

Come sempre, la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita con l’autocertificazione, che probabilmente sarà aggiornata, per recepire le nuove misure.

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