La Cassazione si pronuncia: il commercio di cannabis light diviene reato

La Cassazione ha da poco decretato che vendere prodotti a base di Cannabis light è un reato, inficiando cosi un settore commerciale che appare in piena espansione e con grande potenziale economico.

La Cassazione si pronuncia: il commercio di cannabis light diviene reato

Diviene dunque reato la commercializzazione di prodotti a base di cannabis light; la Cassazione infatti ha stabilito che la vendita di ogni qualsivoglia forma di prodotto a base di Cannabis è un reato perseguibile a norma di legge. La domanda quindi sorge spontanea: cosa succederà ai tanti negozi che hanno avuto un vero e proprio “boom” di espansione in ogni regione italiana?

Per la Cassazione appare illegale anche la vendita dunque dei derivati della cannabis, infatti in tal senso esprime “derivati dalla coltivazione della cannabis“, come olio, foglie, resine, ed inflorescenze. Il reato è inserito nel Testo Unico sulle droghe (articolo 73, commi 1 e 4, dpr 309/1990) che riporta: “le condotte di cessione, di vendita, e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante“.

La coltivazione cannabis, spiegano i Supremi Giudici, non rientra nell’ambito di applicabilità su base legge 242 del 2016, circa la promozione e la coltivazione della filiera agroindustriale di canapa. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini in tal senso ha condotto aspramente la sua campagna politica volta alla fine di questo tipo di commercializzazione; infatti si è espresso al programma di Rete 4Dritto e Rovescio” dicendo: “non sono sorpreso dalla sentenza, mi dispiace per i posti di lavoro, che spero possano essere riconvertiti. Ma è un messaggio chiaro, chiarisce una cosa ovvia, la droga fa male e ci si può divertire in modo diverso“.

Nelle prossime settimane seguirà quindi la deposizione agli atti della seguente sentenza corredata di motivazioni della presa decisione. I giudici inoltre fanno presente che le legge del 2016 qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole” ed “elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati“.

Ad esprimersi in merito alla questione è anche l’avvocato Carlo Alberto Zaina, che difende il commerciante di Ancona che venne denunziato l‘estate scorsa, violando quindi i principi sopra menzionati circa la vendita di cannabis light, affermando in merito: “Per come è scritta la massima della Cassazione non scioglie alcuni nodi, come quello della definizione dell’efficacia drogante. Aspetto la motivazione completa per capire di più di quello che ha portato alla decisione“.

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