Green Pass Covid, Corte di Giustizia Europea respinge il ricorso di alcuni cittadini italiani

Il ricorso era stato presentato lo scorso 30 agosto da parte di una cittadina italiana e altre 423 persone rappresentate da un avvocato italiano. "Nessuna argomentazione dei richiedenti dimostra il carattere manifesto della violazione denunciata".

Green Pass Covid, Corte di Giustizia Europea respinge il ricorso di alcuni cittadini italiani

Il Green Pass è una misura lecita e costituzionale, che non lede alcun diritto fondamentale. Questa è la decisione defiitiva adottata dal Tribunale di Giustizia della Unione Europea, che ha respinto il ricorso di una cittadina italiana che dichiarava illegittimo il pass vaccinale Covid. Il ricorso, a cui avevano aderito 423 cittadini italiani rappresentati da un avvocato, era stato presentato lo scorso 30 agosto, ma la Corte di Giustizia UE ha ritenuto di non dover non procedere oltre. 

“Nessuna argomentazione dei richiedenti dimostra, a prima vista, il carattere manifesto della violazione denunciata, poiché il possesso dei certificati previsti dal regolamento non è condizione necessaria per l’esercizio del diritto alla libera circolazione” – così spiega in una nota il Presidente del Tribunale di Giustizia. I No Green-Pass perdono quindi un’altra “battaglia” legale. Per loro, infatti, il pass vaccinale costituisce uno strumento di discriminazione

Il Tribunale: “Domanda cautelare rigettata”

Il Presidente del Tribunale ha esaminato tutti gli elementi che i ricorrenti hanno illustrato, anche in seno alla vigente legislazione europea in materia di Green Pass, non rilevando nessuna incompatibilità con la Costituzione, nè con la violazione dei diritti fondamentali del cittadino.“I richiedenti non presentano alcun elemento che dimostri il peggioramento delle loro condizioni di spostamento, derivante dal regolamento, rispetto alla situazione preesistente alla sua entrata in vigore” – così enuncia la nota del Tribunale. 

Il Green Pass vaccinale, infatti, serve soltanto per poter entrare sia nei posti di lavoro che all’interno di specifiche attività commerciali o di intrattenimento. Non serve infatti per poter liberamente circolare sul territorio italiano, salvo se si debba prendere un mezzo pubblico a lungo percorrenza. 

I requisiti dei richiedenti non hanno soddisfatto neanche il criterio della “condizione d’urgenza per cui la domanda cautelare è rigettata, senza necessità di esaminare la condizione relativa all’esistenza del fumus boni iuris né di procedere al bilanciamento degli interessi” – così conclude la nota del Tribunale. 

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