Covid-19, sentenza choc Tribunale di Roma: "Dpcm illegittimi e incostituzionali"

Il giudice è stato chiamato a esprimersi su una contenzioso che riguardava un esercizio commerciale che rischiava lo sfratto dall'immobile per morosità. La sentenza ha stabilito che i Dpcm sono "viziati da molteplici profili di illegittimità".

Covid-19, sentenza choc Tribunale di Roma: "Dpcm illegittimi e incostituzionali"

Potrebbe avere ripercussioni sulla legislazione anti-pandemia la sentenza che nelle scorse ore è stata emessa da un giudice del Tribunale di Roma. Nella fattispecie l’autorità giudiziaria è stata chiamata ad esprimersi circa lo sfratto di un’attività commerciale dall’immobile in cui si trovava. Il titolare non riusciva più a pagare il dovuto al locatario in quanto, sopratutto in questi mesi di pandemia, ha perso molto del suo fatturato. La vicenda è così finita in Tribunale, che ha dato proprio ragione all’esercente, stabilendo che non è il virus in sè a causare problemi alle attività commerciali, quanto la legislazione emanata per contenere la pandemia. 

Legislazione che, per il giudice, sarebbe gravata da “molteplici profili di illegittimità”. Stiamo parlando dei Dpcm anti-pandemia, strumento previsto dalla Costituzione italiana, ma che però, a detta del giudice del Tribunale romano, non può in nessun modo violare pesantamente le libertà personali, e quindi anche il diritto al lavoro. Il Tribunale di Roma, nella sentenza, cita tutti i Presidenti Emeriti della Corte Costituazionale, tra cui “Baldassarre, Marini e Cassese”

Dpcm è atto amministrativo

Il giudice ritiene quindi che il Dpcm debba rimanere soltanto un puro atto amministrativo, anche se a “legittimarlo” è un atto che invece ha forza di legge. Nella sentenza si scrive che, ormai dal mese di marzo, il Governo stia agento con misure che limitano fortemente la vita individuale di ciascun cittadino e spiega che, al momento, non c’è nessuna legge dello Stato che attribruisce il potere al Presidente del Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. A tal proposito bisogna però precisare che esiste un articolo della Costituzione, precisamente il 16, che stabilisce che ogni cittadini può circolare liberamente nel territorio nazionale, salvo comprovati motivi di sanità e sicurezza pubblica

Nella sentenza del giudice del Tribunale di Roma si legge che il rinnovo delle restrizioni alle libertà personali avrebbe dovuto avere un altro passaggio in Parlamento prima di poter essere approvato. Insomma per il togato in questione si stanno violando gli articoli che vanno dal 13 al 22 della Costituzione, oltre alla disciplina dell’articolo 77 della Costituzione, che recita quanto segue: “il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”.

La situazione quindi è davvero molto complessa, anche se l’Esecutivo in questi mesi ha agito di fronte ad una situazione davvero imprevista. L’Italia è stato il primo Paese occidentale a fare i conti con la pandemia da Covid-19, e secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University, ha il livello più alto di mortalità per Sars-CoV-2 , ovvero 111,23 decessi ogni 100.000 abitanti. Secondo il giudice che ha emesso la sentenza a Roma, tutte le decisioni che sono state prese in questi mesi hanno avuto come base quanto consigliato dal Comitato Tecnico Scientifico, le cui analisi sarebbero state rese note solo troppo tardi “a ridosso delle scadenze dei Dpcm stessi”. Situazione tale, secondo il Tribunale di Roma, “da non consentire l’attivazione di una tutela giurisdizionale”

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