Nel corso della perquisizione personale, i poliziotti gli hanno rinvenuto addosso alcuni grammi di sostanze stupefacenti, ragion per cui il ragazzo è stato denunciato anche per detenzione ai fini di spaccio.
Il giovane dovrà inoltre pagare una sanzione amministrativa di 102 euro per aver bestemmiato.
A stabilirlo è l’articolo 724 del codice penale (sanzione depenalizzata nel 1999), che punisce chiunque bestemmi pubblicamente, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità. La multa prevista può variare da 51 a 309 euro.
Testo dell’articolo 724: Chiunque pubblicamente [266 4] bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità [o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno euro a trecentonove euro (1) (2).
La stessa sanzione si applica anche a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa nei confronti dei defunti.
Ricordiamo che in seguito alla sentenza della Corte Cost. del 1995, non vi è più alcuna differenza tra la religione cattolica e le altre religioni, oggetto di bestemmia.
La bestemmia si concretizza nella pronuncia di parole o invettive oltraggiose, indipendentemente dalle intenzioni di chi quelle parole ha pronunciato. Tale condotta è da ritenere sempre dolosa.
La pubblicità della bestemmia è altresì condizione obiettiva di punibilità.