Entrati nella seconda metà dell’anno il tema delle pensioni flessibili è diventato sempre più attuale, visto che si sta accendendo la discussione sulla prossima legge di bilancio. La maggior parte dei meccanismi di uscita prevede la maturazione di particolari condizioni anagrafiche o contributive rispetto ai versamenti effettuati presso l’Inps. Purtroppo, in molti non riescono ancora a centrare tali vincoli, rimanendo di fatto senza ulteriori possibilità di scelta.
Il problema può diventare poi particolarmente gravoso quando si perde il lavoro in età avanzata. Le statistiche indicano infatti che dopo i 50 anni diventa estremamente difficile trovare un nuovo impiego. C’è però un’alternativa che risulta disponibile per chi ha effettuato in tempi passati l’iscrizione ad un fondo pensione aperto o di categoria.
Si tratta della RITA, una sigla che sta per Rendita Integrativa Temporanea Anticipata. La misura consente il prepensionamento anche con 10 anni di anticipo in alcuni casi particolari, mentre in senso generale permette a tutti i lavoratori ancora in servizio una via di uscita già a partire dai 62 anni di età. Il parametro di riferimento è ovviamente l’età di accesso alla pensione di vecchiaia. Quest’ultima risulta attualmente fissata a 67 anni.
Pensioni anticipate, le regole di accesso alla RITA
Per poter accedere alla rendita integrativa dei fondi pensione con il massimo anticipo occorre che vi siano requisiti particolari, a partire dallo stato di inoccupazione superiore ai 24 mesi. In questo frangente, è possibile ottenere una anticipo fino a 10 anni rispetto all’uscita di vecchiaia, pertanto alle regole attuali la rendita pensionistica privata può essere erogata a partire dai 57 anni di età. Al contempo, bisogna però possedere almeno 5 anni di anzianità presso un qualsiasi fondo pensione.
Diversamente, è possibile ottenere la Rita con almeno 62 anni di età quando si procede con la cessazione dell’attività lavorativa. Bisognerà però possedere almeno 20 anni di versamenti nel proprio regime obbligatorio di appartenenza (ad esempio l’Inps o una cassa sostitutiva). Resta inoltre implicito anche in questo caso un periodo di iscrizione alla previdenza complementare non inferiore ai 5 anni.