Non bastavano i costi elevati di benzina e diesel.Per gli automobilisti sembra proprio non esserci un attimo di pace. Si, perchè da lunedì 21 marzo, per effetto delle modifiche al Codice della Strada, apportate dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021, tutti gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all’estero, che circolano in Italia, dovranno essere iscritti al REVE, il Pubblico Registro dei Veicoli Esteri.
Sono esclusi dal nuovo obbligo di iscrizione al REVE alcune categorie: i cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia;il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero;il personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari;i familiari conviventi all’estero del personale indicato dai punti 2 e 3;i conducenti, residenti in Italia da oltre sessanta giorni, che guidano veicoli, immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali i conducenti sono legati da rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.
Chi deve iscrivere il veicolo al REVE e le sanzioni per innosservanza
Sono obbligati a iscrivere il veicolo al Reve i cittadini (italiani o stranieri) residenti in Italia, che, a vario titolo, dispongono di veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche con residenza/sede in uno Stato estero per un periodo superiore a 30 giorni, anche non continuativi, nell’anno solare. L’utilizzo dovrà essere comprovato da un documento di data certa (ad es. contratto di noleggio, leasing, comodato ecc.) sul quale dovrà essere indicata anche la durata dell’utilizzo. L’obbligo è a carico di chi utilizza il mezzo.
Sono obbligati a iscrivere il veicolo a Reve i veicoli, immatricolati all’estero, di proprietà di lavoratori subordinati che svolgono la loro attività lavorativa presso un’azienda con sede in uno Stato confinante/limitrofo, con l’Italia o lavoratori autonomi che hanno la sede della propria attività professionale presso uno Stato confinante/limitrofo (cosiddetti “frontalieri”). La registrazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di acquisto della proprietà del veicolo. L’obbligo è a carico dell’intestatario del mezzo.
Le registrazioni potranno essere eseguite presso lo Sportello Uffici PRA (previa prenotazione) oppure lo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA). A seguito della registrazione dell’istanza presentata, verrà rilasciata un’attestazione che dovrà essere esibita secondo quanto disciplinato dall’art 93-bis del Codice della strada. L’attestazione conterrà la targa estera e un codice identificativo con cui il veicolo verrà riconosciuto in Italia per gli adempimenti amministrativi, nonché un QR code che consentirà la verifica dei dati riportati sull’attestazione.
La sanzione per chi viola il Codice della Strada con la targa estera è di 712 euro, fino ad un massimo di 3.558 oltre al sequestro del mezzo, così come stabilito dal nuovo comma 7 bis dell’articolo 93 del Codice della Strada. La nuova normativa coinvolge anche i rimorchi.In caso di controllo da parte delle Forze dell’Ordine, se l’automobilista non ha con sé la documentazione richiesta, la legge impone l’obbligo di registrazione al PRA, indipendentemente dai 30 giorni. In ogni caso scatta la prima multa da 250 euro, con obbligo di portare i documenti al comando di polizia entro 30 giorni.