Manovra fiscale: tassare cartine e filtri delle sigarette

La manovra affida alle cartine ed ai filtri per le sigarette una parte delle sue speranze mediante una tassa di mezzo centesimo ciascuna. Nella Legge di Bilancio il divieto alla vendita online.

Manovra fiscale: tassare cartine e filtri delle sigarette

Un nuovo micro-balzello, inserito nella bozza della Legge di Bilancio, sta circolando tra i commenti al riguardo, in queste ultime ore, e si riferisce ai “profitti accessori ai consumi di tabacchi”; come questi finora fossero rimasti ‘a piede libero’ lo si può spiegare pensando alla loro esile consistenza.

Ed è proprio la consistenza che aiuta a capire la manovra che vorrebbe introdurre una nuova imposta sull’acquisto di filtri e cartine per arrotolare e costruire da sé una sigaretta. Una confezione da 50 cartine avrà un aumento di 25 centesimi a causa dell’effetto applicazione imposta. Nella nuova norma, infatti, si legge: “le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette” saranno soggetti a “imposta di consumo pari a 0,005 euro il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico“.

Una cartina a sé stante non dice nulla, ma una confezione anche di sole 50 cartine comincia ad avere un significato. Questa nuova imposta sul consumo, spiega la norma, è dovuta da una delle varie figure che seguono la produzione o la fornitura del prodotto in Italia, oppure il rappresentante fiscale del produttore o del fornitore estero nell’atto di cessione di questi prodotti alle rivendite, ossia i tabaccai.

La nuova norma si fa attenta anche alle modalità di acquisto-vendita, imponendo che questi prodotti non abbiano altri rivenditori se non quelli autorizzati, escludendo in questo modo ogni vendita online. Il testo parla chiaro: la vendita a distanza è vietata “anche transfrontaliera, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato“.

Una comunicazione diretta a coloro che gestiscono connettività alla rete Internet, ossia i gestori di reti telematiche o di telecomunicazione e a tutti coloro che operano in questo settore offrendo servizi telematici e di telecomunicazione, riguarda l’inibizione degli accessi ai siti web che offrono i prodotti descritti al comma 1 della nuova normativa a riguardo.

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