Lo smart working ai tempi del coronavirus

Il dipendente durante lo smart working può fare orario straordinario soltanto se il datore di lavoro le autorizza o lo richiede preventivamente

Lo smart working ai tempi del coronavirus

Ai tempi del coronavirus v’è una parola divenuta di moda: lo smart working (lavoro agile). Oggi sempre più italiani lavorano da casa, con impegno e dedizione, cercando di preservare la normalità in una situazione a dir poco anormale. Proviamo quindi a chiarire quali sono i diritti e i doveri derivanti dal “lavoro agile”.

Il D.P.C.M. del 8 marzo prevede due adempimenti a carico delle imprese per attivare lo smart working in modalità semplificata, ovvero senza preventivo accordo individuale tra azienda e lavoratore: (i) la comunicazione obbligatoria, da inviare preventivamente, da effettuarsi tramite il portale www.cliclavoro.gov.it; (ii) l’invio al dipendente dell’informativa sulla sicurezza in modalità telematica (via email), utilizzando il modulo messo a disposizione dall’Inail.

Fino al 31 luglio, considerata la situazione di emergenza, il predetto DPCM ha eliminato il requisito dell’accordo scritto tra azienda e dipendente per le pattuizioni in merito al lavoro agile.
La decisione in merito all’applicazione dello smart working spetta al datore di lavoro: a decidere è l’impresa, che però per quanto possibile (secondo il DPCM) dovrà far lavorare i dipendenti con questa modalità. Nello svolgimento dell’attività lo smart worker non sarà sempre a disposizione, ma avrà il “diritto alla disconnessione”; le fasce orarie di attività andranno concordate tra l’impresa ed il lavoratore.
Per ogni smart worker dovrà essere chiaramente identificato il luogo della prestazione.

Per quanto riguarda eventuali forme di controllo a distanza, saranno possibili soltanto se già previste in passato con specifiche pattuizioni; non sarà necessario, da parte del responsabile della sicurezza, visitare i locali del domicilio del lavoratore per verificarne la congruità ai requisiti di sicurezza contenuti nel decreto legislativo 81/2008: tali adempimenti non sono richiesti dalla legge n. 81/2017.
Il dipendente durante lo smart working può fare orario straordinario soltanto se il datore di lavoro le autorizza o lo richiede preventivamente; questo può essere esplicitamente previsto dall’informativa al dipendente o da un regolamento redatto appositamente. Non potrà lavorare in regime di smart working il dipendente in malattia, in quarantena o in qualunque stato di sospensione del rapporto di lavoro.
Il recentissimo DPCM del 11 marzo 2020 rafforza tali previsioni, prevedendo da un lato la sospensione – con alcune eccezioni – delle attività commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) e alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). Dall’altro in ordine alle attività produttive e professionali ha raccomandato il “lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza”.
Per le attività produttive, il predetto DPCM ha sospeso le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione, raccomandando altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.

Tale provvedimento ha prodotto immediatamente un’ondata di scioperi ed agitazioni spontanee in alcune fabbriche che non hanno chiuso la produzione, con gli operai che chiedono maggiori tutele dal punto di vista sanitario alla luce dell’emergenza da Coronavirus. Il tema è delicato, perché da un lato vi sono in giuoco evidente ragioni sanitarie, dall’altro i reparti produttivi, soprattutto in determinati settori, non si possono ragionevolmente fermare.
Non è solo un tema di rispetto delle commesse contrattuali, ma di sopravvivenza delle fabbriche stesse. La fabbrica è un organismo vivo che, se viene spento, muore: i processi produttivi, infatti sono organismi complessi fatti di ordini che devono essere evasi; di iter organizzativi che, se interrotti, paralizzano l’intera attività; di logistica e trasporti.
Tralasciando la circostanza che se le fabbriche italiane chiudono, i clienti si rivolgerebbero a quelle estere per avere la medesima merce, con danni che si ripercuoteranno nel tempo (perché poi recuperare i medesimi clienti potrebbe richiedere anni), va ricordato che senza fabbriche non ci sarebbero nemmeno i generi di prima necessità e i farmaci. Perfino nei periodi di guerra le fabbriche non sono state chiuse in maniera generalizzata. E ancora: se le fabbriche chiudono, che fine faranno quegli operai rimasti a casa? Potrà lo Stato pagare una cassa integrazione perenne, ancor più in un periodo in cui le imprese, motu proprio o per provvedimento del Governo, probabilmente sospenderanno i versamenti delle imposte (anche solo per sopravvivere)?

Certo, laddove possibile, va utilizzata ogni forma di smart working e, in ogni caso, vanno implementate al massimo le misure igieniche di prevenzione. Ma francamente pare un’utopia il lavoro agile nei reparti essenziali per la produzione. Lo smart working è un processo di lavoro certamente possibile per i professionisti, ma difficile da ipotizzare dove è necessaria la presenza fisica dei lavoratori. Chi gestirà gli impianti che producono medicinali? E chi guiderà i camion che portano gli alimenti nei supermercati?
Non siamo ancora giunti ai lavori compiuti tutti dai robots. Per fortuna.

Marco Greggio

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