Sul pagamento Imu arrivano importanti novità, con la possibilità di usufruire di uno sconto del 50% per alcuni contribuenti. La questione è emersa recentemente, grazie alla sentenza della Corte di Cassazione risalente allo scorso 31 gennaio 2021. Nella pratica, i giudici hanno confermato che i proprietari di immobili inagibili o non utilizzabili possono produrre un’apposita autocertificazione al Comune di riferimento.
Tramite questo passaggio, si può quindi fruire di un abbattimento del 50% sull’Imu per tutto il periodo nel quale sussistono le condizioni preposte. In particolare, l’inabilità o la mancata abitabilità deve risultare accertata da parte dell’ufficio tecnico del comune, tramite un’apposita perizia che sia a carico del richiedente.
In alternativa a questa procedura, è possibile produrre la già citata dichiarazione sostitutiva. Questo procedimento ha il vantaggio di evitare i costi di perizia, posto che all’interno del documento il proprietario deve attestare a sua responsabilità l’effettiva impossibilità di utilizzare la seconda casa.
Pagamento Imu al 50%: indispensabile notificare l’inabilità o l’inagibilità al Comune per tempo
La possibilità di abbattere del 50% l’Imu sulle seconde case non agibili o abitabili farà certamente felici molti contribuenti. Occorre però fare attenzione a tutti i passaggi burocratici, al fine di non perdere questa opportunità. In particolare, è indispensabile ricordarsi di presentare l’apposita dichiarazione Imu al comune di riferimento entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo. Questo, ovviamente, a patto che l’inagibilità o l’inabitabilità non risulti già nota ai tecnici comunali.
Tra le altre agevolazioni da ricorda c’è poi la possibilità di beneficiare della riduzione al 50% dell’Imu anche in caso di immobile concesso in comodato gratuito ai figli o genitori che lo destinano ad abitazione principale. Lo sconto è concesso a condizione che il comodante risieda nello stesso comune e possieda una sola abitazione. Infine, l’esenzione Imu è concessa anche al genitore affidatario dei figli a seguito del provvedimento del giudice. Questo perché, anche non essendo proprietario, il soggetto diventa comunque beneficiario dell’esenzione prima casa.