Tutto pronto per la rottamazione delle cartelle di Equitalia, arriva il modulo per aderire alla definizione agevolata così come stabilito dall’art. 6 del dl 193/2016. Da lunedì 7 novembre, sarà disponibile il modulo (DA1), presso tutti gli sportelli Equitalia e sul sito dell’agenzia di riscossione.
I contribuenti interessati dovranno compilare e presentare la domanda entro il 23 gennaio 2017. La rottamazione delle cartelle riguarda tutti i debiti presi in carico dall’Equitalia tra il 2000 e il 2015. La sanatoria incorpora le multe e le tasse non pagate, nonché le infrazioni al codice della strada.
Il modulo potrà essere consegnato presso gli sportelli ex Equitalia oppure inviato, corredato della copia di un documento d’identità, all’indirizzo di posta elettronica email o pec riportata sul modulo, o direttamente dal portale di Equitalia (gruppoequitalia.it).
La definizione agevolata consente di pagare i debiti da condonare in un’unica soluzione o a rate. Infatti, si può scegliere di sanare le cartelle in quattro rate, di cui l’ultima dovrà essere saldata entro il 15 marzo 2018.
Equitalia dovrà entro il 24 aprile del 2017, comunicare ai contribuenti che hanno aderito alla sanatoria la somma dovuta insieme ai relativi bollettini con le rispettive date di scadenza dei pagamenti. Il saldo o il pagamento rateale potrà avvenire attraverso la domiciliazione bancaria, con bollettini precompilati o direttamente presso gli sportelli dell’ente ex Equitalia.
È opportuno per i contribuenti presentarsi presso gli sportelli Equitalia, e richiedere una lista di tutte le pendenze che possono essere oggetto della rottamazione. I contribuenti che possiedono il codice digitale della pubblica amministrazione possono ottenere tutte le informazioni semplicemente aprendo l’area riservata del sito di Equitalia.
I contribuenti che stanno già rateizzando delle cartelle possono aderire al condono a condizione di pagare integralmente le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016. È importante ricordare che i ritardatari, cioè chi non paga le rate stabilite, o paga in misura ridotta o anche in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto.
Al verificarsi di una di queste condizioni i versamenti effettuati verranno acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. Inoltre chi aderisce alla definizione agevolata deve dichiarare di rinunciare ai contenziosi in corso relativi alle cartelle interessate alla sanatoria.