Decreto Sostegni, bonus 2400 euro: domande al via per stagionali e autonomi

I termini per la presentazione delle domande per il bonus di 2400 euro sono stati prorogati al 31 maggio. Nel dettaglio le categorie che possono fare domanda.

Decreto Sostegni, bonus 2400 euro: domande al via per stagionali e autonomi

L’Inps, dopo aver provveduto a liquidare oltre 235mila bonus per i lavoratori appartenenti alla categoria degli stagionali e degli autonomi, rende noto che nei prossimi giorni renderà attiva la procedura per l’acquisizione delle domande. La procedura per la richiesta delle nuove istanze dell’indennità di 2400 euro previste dal DL Sostegni, sarà attivata in questa settimana. Le domande per la richiesta del bonus potranno essere presentate entro il prossimo 31 maggio.

Al momento però non è ancora attiva la procedura per l’invio della domanda. Le categorie di lavoratori che potranno presentare l’istanza risultano essere le seguenti: lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali, lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori incaricati delle vendite a domicilio, lavoratori dello spettacolo.

L’Inps chiarisce che l’indennità di 2400 euro del 2021 non è cumulabile con il Reddito di Emergenza, l’indennità a favore dei lavoratori domestici, l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, l’indennità erogata dalla società “Sport e salute” o l’indennità di funzione prevista per alcune cariche.

Inoltre, nel caso degli stagionali e dei somministrati del turismo e degli stabilimenti termali l’indennità non è cumulabile neanche con la NASpI. Infine, l’indennità di 2400 euro può essere richiesta dai lavoratori percettori del Reddito di Cittadinanza solamente come integrazione della misura fino al valore di 2.400 euro.

Si precisa che l’indennità risulta essere cumulabile con: i compensi percepiti per lo svolgimento di lavoro occasionale, l’assegno ordinario di invalidità, la prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con lindennità mensile di disoccupazione ( fatta eccezione per i lavoratori stagionali e i lavoratori con contratto di somministrati del turismo), i premi o sussidi per fini di studio, i compensi derivanti da tirocini professionali e borse lavoro, i premi e i compensi derivanti dall’attività sportiva dilettantistica.

L’Inps precisa inoltre che coloro che hanno già ricevuto l’indennità prevista dal decreto Ristori (15 e 15-bis, decreto legge 137/2020) hanno diritto a una ulteriore indennità di 2.400 euro, senza necessità di presentare una nuova domanda. Inoltre, precisa che nel caso in cui un soggetto rientri in due o più delle categorie di lavoro sopra esposte, gli spetta comunque una sola indennità.

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