Una sentenza della Cassazione ha impedito ad una coppia di Brescia di adottare il figlio Tommaso che avevano “commissionato” ad una donna ucraina nel 2011, dichiarando che in Italia non è ammessa la pratica della maternità surrogata e neanche l’eventuale riconoscimento del nascituro. E’ quello che è accaduto ad una coppia di Brescia che non poteva avere figli e come soluzione hanno trovato un accordo con la signora ucraina per dare loro un figlio surrogato. Da tenere presente che la coppia per ben tre volte aveva presentato domanda di adozione e questa era stata sempre respinta.
La soluzione di una madre surrrogata era sembrata alla coppia la via più facile per avere un figlio, ma non hanno tenuto conto dei cavilli legali e delle normative che regolano l’adozione. Ed ecco che arriva la sentenza della Cassazione che riconosce l’adozione del bimbo ad un’altra coppia ma non a loro. Ed ecco le motivazioni della sentenza: “L’Italia non riconosce la pratica della “fecondazione extracorporea” e, quindi, quel piccolo è come se fosse figlio di nessuno e occorre trovargli una famiglia dato che la coppia ha cercato di mentire sulla sua nascita”. La sentenza parla chiaro, e visto che non vi sono tracce cromosomiche da parte della coppia di Brescia, il piccolo è come se fosse figlio di nessuno. Neanche la legge ucraina può far nulla perché questa prevede che nel bambino deve essere presente almeno la metà del patrimonio genetico di coloro che commissionano un utero in affitto.
Una controversia che non ha avuto esito positivo per la coppia di Brescia e a nulla sono valsi i tentativi di richiesta alla Cassazione per lasciare loro il bambino nonostante le irregolarità. Ma il verdetto continua implacabile: “l’ordinamento italiano, per il quale la madre è colei che partorisce, contiene un espresso divieto, rafforzato da sanzione penale, della surrogazione di maternità, ossia della pratica secondo cui una donna si presta ad avere una gravidanza e a partorire un figlio per un’altra donna“.
Un divieto che sancisce la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione, nel pieno rispetto delle regole che tutelano l’interesse dei minori e vanno oltre gli accordi fra le parti.