Riscaldamenti accesi: ecco quando e come le diverse zone italiane possono scaldare le case

L’accensione dei termosifoni segue un calendario stabilito dai Comuni in base alla zona climatica, con limiti di ore giornaliere e temperatura, mentre strutture particolari possono usufruire di deroghe.

Riscaldamenti accesi: ecco quando e come le diverse zone italiane possono scaldare le case

Con l’arrivo dei primi freddi e delle piogge autunnali, molti cittadini si chiedono quando potranno finalmente accendere i termosifoni nelle proprie abitazioni o nei condomini. La normativa di riferimento torna a essere il DPR 74/2013, dopo che nel 2022 erano state introdotte misure temporanee per ridurre giorni e ore di accensione dei riscaldamenti.

Secondo la legge, la decisione finale sulle date di accensione e spegnimento spetta ai singoli Comuni, che possono introdurre deroghe in caso di condizioni climatiche particolari o esigenze locali. Le zone climatiche italiane stabiliscono scadenze e limiti diversi: nella zona A, che comprende Lampedusa, Porto Empedocle e Linosa, i termosifoni possono essere accesi dal 1° dicembre fino al 15 marzo, per un massimo di 6 ore giornaliere. Nella zona B, comprendente province come Agrigento, Catania e Palermo, il riscaldamento può partire sempre dal 1° dicembre e rimanere acceso fino al 31 marzo, ma per un massimo di 8 ore al giorno.

Nella zona C, che include città come Bari, Napoli, Cagliari e Lecce, l’accensione è prevista dal 15 novembre al 31 marzo per un massimo di 10 ore giornaliere. La zona D, comprendente Firenze, Genova, Pisa e Siena, può invece usufruire dei termosifoni dal 1° novembre fino al 15 aprile, con un limite di 12 ore quotidiane. La zona E, comprendente Milano, Torino, Bologna e Venezia, permette l’accensione dal 15 ottobre fino al 15 aprile, per un massimo di 14 ore al giorno, mentre la zona F, che include territori montani come Belluno, Cuneo e Trento, non prevede limiti temporali né di temperatura interna, consentendo un utilizzo flessibile dei riscaldamenti anche per comuni dell’arco appenninico con climi particolarmente rigidi.

Per tutti gli altri territori, la legge stabilisce una temperatura massima di 20°C, con tolleranza di due gradi in più o in meno, e un arco temporale di accensione dalle 5 del mattino alle 23. Deroghe particolari sono riconosciute per strutture sanitarie, scuole dell’infanzia, nidi, centri sportivi come piscine o saune, uffici diplomatici e fabbricati destinati ad attività produttive, che possono stabilire autonomamente orari e livelli di riscaldamento per motivi tecnici o operativi. È importante ribadire che l’accensione dei termosifoni non dipende solo dalla normativa nazionale, ma anche dalla responsabilità dei Comuni e dalle condizioni climatiche locali, così da garantire sia comfort abitativo sia il rispetto dei consumi energetici e della sicurezza. In questo modo, ogni cittadino può pianificare al meglio l’inverno, sfruttando le ore di riscaldamento consentite senza incorrere in sanzioni.

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