Nuova circolare del Ministero della Salute: test antigenici validi come i tamponi per confermare il Covid

Nella nuova circolare del Ministero della Salute, i test antigenici acquistano la stessa validità dei tamponi molecolari per la conferma che un soggetto ha contratto il Coronavirus.

Nuova circolare del Ministero della Salute: test antigenici validi come i tamponi per confermare il Covid

Nelle scorse ore Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del Ministero della Salute, ha firmato una nuova circolare che riconosce la validità dei test antigenici rapidi di ultima generazione, per definire un caso di Covid, alla pari dei tamponi molecolari. Il testo è intitolato: “Aggiornamento della definizione di caso Covid-19 e strategie di testing”.

I test antigenici, si legge, avrebbero l’80% di sensibilità e il 97% di specificità e “sembrano mostrare risultati sovrapponibili ai saggi di RT-Pcr (test molecolari) , specie se utilizzati entro la prima settimana di infezione”. Se si tratta di asintomatici o di persone con sintomi lievi, continua la circolare, il gold standard restano i tamponi molecolari.

In quali casi possono essere usati i test antigenici

I test antigenici possono essere usati per individui con sintomi compatibili con Covid-19 in situazioni di alta prevalenza, per testare casi possibili/ probabili, focolai confermati tramite Rt-Pcr, per testare i contatti sintomatici, per facilitare l’individuazione precoce di ulteriori casi nell’ambito del tracciamento dei contatti e dell’indagine sui focolai, in comunità chiuse (es. carceri, centri di accoglienza) e negli ambienti di lavoro per test su persone sintomatiche quando è già stato confermato un caso con tampone molecolare.

I test antigenici possono, inoltre, essere utilizzati in contesti sanitari e socio assistenziali/sociosanitari, per il triage di pazienti/residenti sintomatici al momento dell’accesso alla struttura o per la diagnosi precoce in operatori sanitari. Nella circolare è stabilito che gli esiti dei test antigenici rapidi o dei test Rt-Pcr, anche se effettuati da laboratori, strutture o professionisti privati, devono essere inseriti nel sistema informatico regionale di riferimetno, quindi il nuovo testo pevede l’obbligo di tracciabilità di tutti i test nei sistemi informatici regionali.

La nuova definizione di positivo al Covid

Nella circolare si precisano i criteri in base ai quali un soggetto è ritenuto positivo al Covid, quindi criteri clinici (presenza di almeno uno dei seguenti sintomi: tosse, febbre, dispnea, esordio acuto di anosmia, ageusia o disgeusia, ma anche mialgia, astenia, vomito e/o diarrea); criteri radiologici, criteri epidemiologici, criteri di laboratorio (rilevamento di acido nucleico SARS-CoV-2 in un campione clinico, rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 in un campione clinico in contesti e tempi definiti nella sezione dedicata “Impiego dei test antigenici rapidi”. 

La nuova circolare precisa che ci sono tre tipi di casi: confermato (una persona che soddisfi i criteri clinici), probabile (una persona che soddisfi i criteri clinici con un link epidemiologico o che soddisfi i criteri radiologici), confermato (una persona che soddisfi i criteri di laboratorio).

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