Chiunque ricorda bene quanto vissuto dall’Italia durante la prima ondata di Covid-19, nel marzo 2020, quando tutto il Paese per quasi tre mesi entrò in lockdown totale. Non si poteva uscire da casa, se non per motivi strettamente necessari, ed esibendo l’autocertificazione. Sulla questione della legittimità di questo strumento introdotto dall’Esecutivo allora coordinato dall’ex Premier Giuseppe Conte c’è ancora oggi un ampio dibattito. A tal proposito una sentenza importante arriva dalla provincia di Lecce.
In queste ore il giudice monocratico Stefano Sernia si è espresso circa la situazione riguardante un 78enne della provincia di Benevento che in quel periodo si trova a Sannicola (Lecce) ospite di una struttura ricettiva. L’anziano fu fermato dai carabinieri, che gli chiesero che cosa ci facesse fuori dal suo comune di residenza e per giunta in un’altra regione. L’uomo spiegò ai militari, scrivendolo anche nell’autocertificazione, di essere nella cittadina salentina ospite a “prezzo di favore” presso la struttura in questione, mentre dalle indagini emerse che l’anziano si trovava ospite a “titolo gratuito”.
Nessun reato
Da quell’episodio il 78enne è stato denunciato per falsità ideologica commessa da privato, per cui ha dovuto affrontare anche un processo di natura penale. Ma il giudice non ha dubbi: l’autocertificazione non è uno strumento previsto da nessuna norma costituzionale di rango primario o secondario.
In particolare, così scrive il giudice monocratico nella sentenza emessa a favore del 78enne: “nessuna disposizione di rango primario o anche solo secondario, ma avente valore normativo abbia previsto che i cittadini dovessero o potessero giustificare con dichiarazione sostitutiva le ragioni dell’allontamento dalla propria abitazione, quando questo era condizionato alla ricorrenza di motivi giustificatori” – così il giudice nella ha riferito nella sentenza.
Il fatto quindi non costituisce alcun reato e il 78enne è stato ora assolto. L’imputato è stato difeso dall’avvocato Giuseppe Sessa. Il giudice nella sentenza ha richiamato l’articolo 129 del codice di procedura penale. Dobbiamo precisare che l’assoluzione dell’imputato è avvenuta in sede preliminare.