Con la sentenza numero 33 depositata da qualche giorno, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo a livello costituzionale l’articolo 29-bis, comma 1, della legge numero 184 del 1983. Il riferimento, nello specifico, è al punto in cui l’articolo afferma di non includere i single fra coloro che possono adottare uno straniero minorenne.
Di conseguenza, con l’emanazione della nuova sentenza, viene concesso anche ai single la possibilità di prendere in adozione stranieri di età minore che vivono in stato di abbandono. Con la nuova sentenza, dunque, la Corte ha affermato che l’esclusione prevista con la precedente normativa contrasta con gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione: il primo sostiene che la Repubblica afferma e riconosce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singola persona che nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la sua personalità.
Il secondo afferma che l’Italia deve applicare i doveri internazionali. In questo caso, si ha il dovere, come detto dai giudici, di osservare le regole della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che, come specificato nell’articolo 8, afferma che ciascun individuo ha diritto ad essere rispettato nella vita familiare e in quella privata, e nessun intervento di autorità pubblica può revocare questo diritto, tranne che in casi specifici.
Invece, la legge del 1983 non permetteva di esercitare questo diritto, in quanto limitava in maniera sproporzionata gli interessi del single che desiderava diventare genitore. Poiché l’adozione si basa principalmente sulla solidarietà sociale, e quindi ha come obiettivo quello di tutelare il minore, non aveva alcun senso escludere tutta la categoria dei single.
L’interesse di diventare genitori, infatti, rientra nelle decisioni di una persona. Ovviamente, anche il fatto di adottare non deve essere considerato una pretesa, rientra sempre negli interessi del minore. Le persone singole, proprio per questo sono idonee ad assicurare ai bimbi adottati un ambiente sereno, stabile e armonioso.