Chieri: con l’auto di lusso, la mensa scolastica è a tariffa intera

Se i genitori hanno un'auto di lusso, con cilindrata superiore a 2500 cavalli, non avranno diritto a sconti nelle mense scolastiche dei figli. Mamma perde il ricorso.

Chieri: con l’auto di lusso, la mensa scolastica è a tariffa intera

La cilindrata dell’auto può stabilire da che parte del redditometro si sta, e se il proprio figlio ha diritto degli sconti nella mensa scolastica. A stabilirlo è stata la Cassazione che ha dato il via libera ai regolamenti comunali secondo cui sono esclusi da “tariffa agevolata per la mensa scolastica dei figli, se a chiedere lo sconto sono genitori che hanno una macchina di cilindrata superiore ai 250 cavalli”, e questo – come si legge in “torino.repubblica.it”, anche se l’auto è vecchia o in comproprietà tra il padre e un nonno.

Una mamma del comune di Chieri, nonostante il Comune avesse introdotto il limite dei 250 cavalli già nel 2011, aveva ritenuto giusto usufruire della tariffa agevolata per la mensa di suo figlio, considerato che l’auto era co-intestata al suo ex convivente e al nonno del bambino. Nel timore che venisse sospeso il servizio di scuolabus al bambino, la donna cominciò poi a pagare la tariffa intera, ma fece ricorso.

Il giudice di pace di Chieri nel 2014 accolse la domanda che la donna fece per riavere i 467 euro versati, ma il Comune di Chieri chiese al Tribunale di Torino di dichiarare che la tariffa applicata in seguito alla potenza dell’autovettura era corretta. In “torino.repubblica.it” si legge che “il tribunale accertò “il diritto del comune di percepire la somma suddetta” condannando la mamma “ribelle” a versarla nuovamente alle casse comunali“.

Nonostante le richieste in Cassazione da parte della donna di ripristinare la decisione del Giudice di Pace, le sezioni unite civili, con sentenza 13193 depositata il 25 maggio, hanno bocciato il reclamo e l’hanno condannata a pagare anche le spese legali, per una somma di 1.200 euro.

I giudici hanno ritenuto che la “previsione del regolamento comunale, perché riferita al solo elemento della cilindrata del veicolo, senza tenere conto della vetustà dello stesso e della frequenza del suo uso” non è “discriminatoria“, si legge in “torino.repubblica.it”, come aveva affermato il giudice di pace. Le sezioni unite hanno convenuto inoltre che il fattore cilindrata possa essere considerato ragionevole.

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