Un altro colpo all’autovelox della discordia, quello installato lungo la strada statale 613 tra Brindisi e Lecce, all’altezza del territorio comunale di Trepuzzi. Il giudice di pace di Lecce ha annullato una nuova multa, inflitta per presunto eccesso di velocità, sulla base di due elementi chiave: il difetto di omologazione del dispositivo e la mancanza di prove relative alla sua adeguata segnalazione e visibilità.
La sentenza, datata 27 maggio 2025, segna l’ennesimo caso in cui l’ente accertatore, il Comune di Trepuzzi, risulta soccombente. Il ricorrente, assistito dall’avvocato Gabriele Nobile, aveva impugnato il verbale ricevuto per la violazione dell’articolo 142, comma 9, del Codice della Strada, che prevede pesanti conseguenze economiche e amministrative: una sanzione compresa tra 543 e 2.170 euro, sospensione della patente da uno a tre mesi e restrizioni alla guida in orario notturno.
La contestazione si basava sulla rilevazione automatica operata dal dispositivo “Kria T-Exspeed V 2.0”, un sistema impiegato per misurare la velocità senza la presenza fisica di agenti. Nel corso del giudizio, il Comune ha tentato di legittimare il verbale sostenendo che l’apparato fosse correttamente approvato dal Ministero delle Infrastrutture, sottolineando l’equivalenza tra approvazione e omologazione.
Tuttavia, il giudice ha rigettato tale interpretazione, chiarendo che si tratta di due procedimenti distinti e che l’omologazione rappresenta un requisito essenziale per la validità della rilevazione automatica. Mentre l’approvazione attesta la conformità a un prototipo, l’omologazione certifica l’idoneità tecnica e funzionale dello strumento, compresa la precisione nel rilevamento.
Particolarmente rilevante anche la seconda motivazione della sentenza: la mancanza di prove che dimostrino la corretta visibilità e segnalazione dell’autovelox. Secondo il giudice, in presenza di intersezioni tra il cartello di preavviso e il punto di controllo, l’Amministrazione era tenuta a ripetere la segnalazione, in modo da assicurare che l’utente fosse pienamente consapevole dell’imminente rilevazione elettronica. La pronuncia richiama anche la giurisprudenza prevalente, che impone alla pubblica amministrazione l’onere di fornire sia la certificazione di omologazione sia quella di taratura, a conferma del corretto funzionamento del dispositivo.