E’ ormai noto che a partire dall’anno in corso, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente un modello 730/2015 precompilato, a partire dal 15 aprile prossimo in una sezione autenticata del proprio sito.
Per poter predisporre il precompilato l’Agenzia delle Entrate si avvarrà di una serie di informazioni, tra cui i dati disponibili all’Anagrafe Tributaria, quelli trasmessi dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali, e, quelli comunicati dai sostituti d’imposta attraverso la Certificazione Unica (CU), che da quest’anno sostituisce il vecchio modello CUD.
Oltre a consegnare la CU in duplice copia al dipendente o pensionato (entro il 28 febbraio), il sostituto d’imposta dovrà trasmetterla esclusivamente in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo prossimo, termine che cadendo in un giorno festivo, sabato, viene prorogato automaticamente al lunedì 9 marzo.
Nel caso in cui la CU venisse trasmessa in ritardo, al sostituto d’imposta verrà applicata una sanzione pari a 100 euro per ogni CU trasmessa in ritardo.
Il legislatore ha previsto, inoltre, che il sostituto accortosi di aver inviato una CU sbagliata possa provvedere alla sua correzione entro 5 giorni dal termine, pena il pagamento di una multa di 100 euro per ogni certificazione errata.
Contrariamente a quanto succedeva nel CUD che certificava esclusivamente i redditi da lavoro dipendente e da pensione, con la nuova CU vengono certificati anche i redditi (percepiti nel 2014) da lavoro autonomo (compresa la collaborazione parasubordinata, il lavoro autonomo occasionale, i professionisti con Partita IVA, il contratto a progetto e la collaborazione tra professionisti iscritti agli albi professionali), da provvigioni e i c.d. “redditi diversi“, tra i quali rientrano:
- le attività commerciali non esercitate abitualmente,
- i diritti d’autore,
- la levata protesti, ossia l’attività di un ufficiale incaricato di formalizzare il mancato pagamento delle cambiali,
- le associazioni in partecipazione,
- l‘attività intromoenia, ossia l’attività professionale libera esercitata privatamente all’interno della struttura ospedaliera
- i gettoni di presenza.
Dal momento che per i lavoratori autonomi e i titolari di partita IVA, per certificare i cui redditi negli anni precedenti si utilizzava la certificazione libera, l’Agenzia delle Entrate non predisporrà il 730 precompilato, non verranno applicate multe nel caso di invio della CU in ritardo. Principio valido anche per le CU che certifichino esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730.