Coppie lesbiche, entrambe le mamme ora riconosciute: la Corte apre alla possibile estensione anche alle donne single

La Consulta ha dichiarato incostituzionale l’articolo 8 della legge 40/2004 nella parte in cui non riconosce alla madre intenzionale lo status genitoriale nei casi di PMA effettuata all’estero.

Coppie lesbiche, entrambe le mamme ora riconosciute: la Corte apre alla possibile estensione anche alle donne single

Con una storica sentenza destinata a incidere profondamente sul diritto di famiglia in Italia, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 8 della legge numero 40 del 2004, nella parte in cui non prevede il riconoscimento del figlio anche alla madre intenzionale, quando la procreazione medicalmente assistita (PMA) sia avvenuta all’estero secondo le leggi vigenti nel paese in cui è stata effettuata.

Si tratta di un passaggio fondamentale per il riconoscimento della piena dignità giuridica dei figli nati da coppie omogenitoriali femminili che abbiano intrapreso il percorso della PMA oltreconfine. La sentenza numero 68, depositata oggi, accoglie le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Lucca, sottolineando come il mancato riconoscimento legale della madre intenzionale violi l’articolo 2 della Costituzione, che tutela l’identità personale del minore, l’articolo 3, per l’irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altri bambini nati da tecniche PMA, e l’articolo 30, che garantisce il diritto del figlio a ricevere cura, educazione e affetto da entrambi i genitori.

La Corte ha ribadito che la questione non riguarda i criteri per accedere alla PMA in Italia, bensì la necessità di tutelare il minore, già nato, e il diritto dello stesso ad avere un assetto familiare giuridicamente stabile e coerente con il vissuto affettivo. La responsabilità genitoriale nasce nel momento in cui entrambe le donne decidono consapevolmente di generare un figlio attraverso la PMA, condividendo il progetto educativo e affettivo.

Impedire alla madre intenzionale di vedersi riconosciuto questo ruolo giuridico fin dalla nascita del figlio rappresenta, secondo i giudici costituzionali, una grave lesione della dignità del bambino. Contestualmente, con la sentenza numero 69, la Consulta ha invece dichiarato non fondate le questioni di legittimità sull’articolo 5 della stessa legge 40/2004, che impedisce alla donna single di accedere alla PMA.

In questo caso, la Corte ha ritenuto che la scelta legislativa, per quanto dibattuta, non sia manifestamente irragionevolesproporzionata, in quanto orientata alla tutela dei futuri nati. Secondo la Corte, il legislatore ha facoltà di limitare l’accesso alla PMA al solo contesto di coppia, sulla base del principio di precauzione e nel rispetto di una valutazione complessa degli interessi in gioco, pur riconoscendo che una futura apertura alla genitorialità monoparentale non troverebbe ostacoli costituzionali. Il pronunciamento segna quindi un cambio di rotta per quanto riguarda i diritti dei figli nati da PMA all’estero, riconoscendone finalmente la piena appartenenza a entrambi i genitori. È una vittoria per molte famiglie arcobaleno e per tutte le madri che, pur avendo affrontato insieme un percorso spesso lungo e doloroso, si sono viste negate finora la propria identità giuridica. Un messaggio forte a tutela dell’interesse del minore, che pone al centro la coerenza tra affetti reali e status legale.

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