Supplenze nomina “covid”: diritto a maternità e Naspi

I contratti "covid" risulteranno risoluti in caso di un nuovo lock down. Sarà comunque, garantito ai docenti precari con contratto "covid", i diritti di maternità e di paternità dettate dal decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.

Supplenze nomina “covid”: diritto a maternità e Naspi

Il corrente anno scolastico 2020/2021, caratterizzato dall’emergenza sanitaria, prevede che ai docenti inseriti nelle graduatorie d’istituto possano essere stipulati i cosiddetti contratti covid“. I docenti supplenti “covid” costituiranno un organico aggiuntivo chiamato a fronteggiare l’emergenza derivante dalle condizioni sanitarie. A chiarire i diritti dei docenti/personale Ata che stipulano un contratto “covid” c’è la nota ministeriale 26841 del 5 settembre.

La nota specifica che le supplenze “covid” sono supplenze temporanee con interruzione del contratto in caso di nuovo lockdown (o comunque di blocco temporaneo dell’attività in presenza per una situazione contingente o per focolaio) risulta risoluto senza diritto ad alcun indennizzo (sebbene il lavoratore conservi il diritto all’indennità di disoccupazione NASPI).

E’ utile precisare che per il corrente anno 2020, la Naspi potrà essere richiesta dai lavoratori che abbiano raggiunto 128 giorni di lavoro (il termine dei 68 giorni è stato prolungato, a causa dell’emergenza sanitaria). Sarà comunque, garantito ai docenti precari con contratto “covid”, i diritti di maternità e di paternità dettate dal decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.

Nella nota si precisa che i contratti “covid”, hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio e con durata fino al termine delle lezioni (date differenti a seconda delle regioni). Pertanto, per tutti i profili del personale ATA il termine finale è l’ultimo giorno di lezione (in Piemonte ad esempio i contratti docenti e personale Ata terminano l’11 giugno), anche se prestano servizio presso la scuola dell’infanzia, dove l’attività termina il 30 giugno.

Un’ulteriore precisazione va fatta sulla supplenza COVID, la quale può essere lasciata per un’altra supplenza temporanea fino al 30 giugno o 31 agosto (non per un’altra supplenza temporanea). I supplenti “covid” essendo assunti dalle scuole, al fine di fronteggiare il maggior fabbisogno di organico derivante dallo sdoppiamento delle classi, i costi sono a carico direttamente delle scuole che hanno ricevuto (o stanno per ricevere) le risorse finanziarie assegnate (a differenza di quanto avviene normalmente con le nomine di supplenti il cui costo è posto a carico dello Stato).

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