Naspi docenti: requisiti utili per percepirla e come richiederla

I docenti con contratto a termine, che hanno operato all'interno del comparto scuola in qualità di supplenti, dovranno a breve fare domanda di indennità di disoccupazione, nota come Naspi. Per beneficiarne è necessario essere in possesso di appositi requisiti.

Naspi docenti: requisiti utili per percepirla e come richiederla

I contratti dei docenti assunti in qualità di supplenti interni degli istituti scolastici sono quasi giunti al termine: alcuni saranno risolti l’ultimo giorno di lezione, mentre altri proseguiranno fino al 30 di giugno. I docenti che hanno lavorato come precari e si trovano, quindi, senza un lavoro stabile potranno fare domanda per l’indennità di disoccupazione, meglio nota con il nome di Naspi.

La domanda per l’indennità di disoccupazione Naspi può essere inoltrata già dal giorno seguente alla scadenza del contratto ed entro e non oltre il sessantesimo giorno tramite il sito dell’Inps o rivolgendosi ad un patronato per ricevere assistenza nella compilazione della stessa.

La domanda di Naspi equivale ad una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DDI). I docenti vengono invitati a recarsi presso un centro per l’impiego al fine di ricercare un nuovo lavoro solo dopo il 15 settembre, ovvero dopo l’avvio di un nuovo anno scolastico. Tale disposizione si rende necessaria al fine di evitare ai docenti lunghe file immotivate presso i centri per l’impiego e i patronati.

La regione Marche ha istituito una funzione apposita per consentire di effettuare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro in maniera automatica. Per poter percepire la Naspi è necessario essere in possesso di specifici requisiti, pena il rigetto della domanda stessa. I requisiti sono i seguenti: oltre alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso la sede Inps o il centro per l’impiego, ci si deve trovare in uno stato di disoccupazione involontario, si deve aver firmato il patto di servizio per la ricerca attiva di lavoro, bisogna aver lavorato almeno 30 giorni nell’anno precedente la disoccupazione e bisogna aver versato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni.

Se la domanda di disoccupazione viene invece inoltrata dopo 8 giorni dal licenziamento, l’indennità sarà corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

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