Assenze nei contratti "avente diritto": come vengono retribuite?

Scuola: nuove notizie in materia di nomine “fino all’avente diritto”. Come vengono considerate le assenze di malattie? Come vengono calcolate nella retribuzione le suddette assenze?

Assenze nei contratti "avente diritto": come vengono retribuite?

L’anno scolastico 2016/2017 ha visto tanti docenti accettare nomine “fino ad avente diritto”. I docenti precari hanno accettato tali tipologie di supplenze ponendosi la domanda comune di come si esprime la normativa nella tipologia specifica in questi contratti in caso di assenze dovute per malattia.

Le supplenze “fino all’avente diritto” come vengono disciplinate in caso di malattia? La supplenza essendo temporanea dovrebbe essere regolata dall’art. 19 del CCNL, nel quale è stabilito che le assenze per malattia vengono retribuite al 50% solo per il primo mese. In questi casi specifici infatti il Ministro autorizza la formazione dei contratti tipo “fino all’avente diritto” ma non ne regola gli aspetti che non rientrano nel CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro).

I dubbi sorgono nella considerazione che, aspettando il titolare della cattedra, tali nomine possono durare anche mesi. La base solida rappresenta le indicazioni espresse dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto datate 12 marzo 2013, precisamente alla nota protocollata n. 2957. Infatti, quantomeno chiarisce gli aspetti legati alla nomina in questione, rimarcando il seguente principio: “nel caso in cui il contratto stipulato “fino all’avente diritto” si riferisca a posto vacante (31 agosto) o disponibile (30 giugno) e pertanto la liquidazione delle competenze sia a carico degli Uffici del Tesoro, il contratto è equiparabile alla supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche”.

Ne consegue che il contratto “fino ad avente diritto” non è incluso come tout court in qualità di supplenza temporanea, ma è disciplinato dal regime giuridico del posto dove è indirizzato il docente. In poche parole ogni posto è regolamentato in modo diverso. In considerazioni a questi chiarimenti è bene che il docente, prima di accettare la nomina sopra descritta, verifichi in segreteria di che posto si tratti.

Purtroppo non tutte le supplenze sono uguali. La patacca ricade sempre sui docenti che si trovano ad affrontare tutti i problemi inerenti le assenze per malattia oltre al conteggio dei 36 mesi del posto vacante.

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