Assegnazione provvisoria, chi può richiederla. Punteggi attribuibili

I docenti in possesso di specifiche esigenze di famiglia quali ricongiungimento ai figli, al coniuge o al convivente, ma anche al genitore, possono richiedere un'assegnazione provvisoria.

Assegnazione provvisoria, chi può richiederla. Punteggi attribuibili

La domanda di assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti che hanno esigenze di ricongiungimento ai figli, al coniuge o al convivente ma anche al genitore; inoltre, possono fare richiesta di ricongiungimento anche i docenti con gravi esigenze di salute certificata. Per il 2018/2019 ci sono delle novità relative alle assegnazioni provvisorie, in particolar modo sul sostegno, ovvero possono richiedere assegnazione provvisoria anche i docenti che stanno per concludere il corso di specializzazione o, in subordine, che abbiano almeno un anno di servizio sul sostegno.

Tra tutti i docenti che richiederanno tale possibilità avranno priorità, nell’ordine: genitori con figli disabili, a seguire genitori con figli fino ai 6 anni di età ed infine, genitori con figli di età compresa tra 6 e 12 anni.

Punteggi assegnazione provvisoria

Ai docenti che hanno i requisiti per richiedere l’assegnazione provvisoria sarà attribuito un punteggio a seconda di quelle che sono le specifiche esigenze. Sebbene è utile precisare che esiste anche la possibilità di assegnazione di zero punti, nel caso in cui il docente ha i requisiti per richiedere l’assegnazione ma non ha punteggio per esempio se si ricongiunge al genitore che non ha però un’età superiore ai 65 anni.

Altra precisazione da fare è che l’anzianità di servizio e i titoli posseduti dal docente non conferiscono nessun punteggio per le assegnazioni provvisorie, ma solo per le utilizzazioni (che non riguardano tutti i docenti di ruolo, ma soltanto coloro che si trovano in una delle condizioni stabilite nell’art. 2 del CCNI sulla mobilità annuale 2018).

Ecco nel dettaglio i punteggi attribuibili in base al tipo esigenza in proprio possesso (in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica):

  • punti 6: ai docenti che richiedono ricongiungimento al coniuge/convivente, genitori di età superiore ai 65 anni, figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità;
  • punti 6: per i docenti che hanno esigenze di curare e assistere figli o affidati minorati fisici e psichici o sensoriali, tossicodipendenti o coniugi inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune di residenze;
  • punti 4: per ogni figlio o affidato che abbia compiuto 6 anni;
  • punti 3: per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 18 anni di età, o per figlio maggiorenne che risulti inabile al lavoro.Infine, vi precisiamo che le autodichiarazioni inerenti le esigenze di famiglia e comprovanti i motivi di ricongiungimento andranno allegate alla domanda, insieme ad eventuali certificazioni mediche.
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