La domanda di assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti che hanno esigenze di ricongiungimento ai figli, al coniuge o al convivente ma anche al genitore; inoltre, possono fare richiesta di ricongiungimento anche i docenti con gravi esigenze di salute certificata. Per il 2018/2019 ci sono delle novità relative alle assegnazioni provvisorie, in particolar modo sul sostegno, ovvero possono richiedere assegnazione provvisoria anche i docenti che stanno per concludere il corso di specializzazione o, in subordine, che abbiano almeno un anno di servizio sul sostegno.
Tra tutti i docenti che richiederanno tale possibilità avranno priorità, nell’ordine: genitori con figli disabili, a seguire genitori con figli fino ai 6 anni di età ed infine, genitori con figli di età compresa tra 6 e 12 anni.
Punteggi assegnazione provvisoria
Ai docenti che hanno i requisiti per richiedere l’assegnazione provvisoria sarà attribuito un punteggio a seconda di quelle che sono le specifiche esigenze. Sebbene è utile precisare che esiste anche la possibilità di assegnazione di zero punti, nel caso in cui il docente ha i requisiti per richiedere l’assegnazione ma non ha punteggio per esempio se si ricongiunge al genitore che non ha però un’età superiore ai 65 anni.
Altra precisazione da fare è che l’anzianità di servizio e i titoli posseduti dal docente non conferiscono nessun punteggio per le assegnazioni provvisorie, ma solo per le utilizzazioni (che non riguardano tutti i docenti di ruolo, ma soltanto coloro che si trovano in una delle condizioni stabilite nell’art. 2 del CCNI sulla mobilità annuale 2018).
Ecco nel dettaglio i punteggi attribuibili in base al tipo esigenza in proprio possesso (in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica):
- punti 6: ai docenti che richiedono ricongiungimento al coniuge/convivente, genitori di età superiore ai 65 anni, figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità;
- punti 6: per i docenti che hanno esigenze di curare e assistere figli o affidati minorati fisici e psichici o sensoriali, tossicodipendenti o coniugi inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune di residenze;
- punti 4: per ogni figlio o affidato che abbia compiuto 6 anni;
- punti 3: per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 18 anni di età, o per figlio maggiorenne che risulti inabile al lavoro.Infine, vi precisiamo che le autodichiarazioni inerenti le esigenze di famiglia e comprovanti i motivi di ricongiungimento andranno allegate alla domanda, insieme ad eventuali certificazioni mediche.