Tutti coloro che pubblicano foto dei propri figli sui vari social network rischiano di incorrere in sanzioni e multe molto salate.
Questo è quanto ha stabilito il Tribunale di Roma con un’ordinanza dello scorso 23 dicembre 2017 secondo la quale il giudice può decidere di imporre la rimozione delle foto incriminate e, allo stesso tempo, imporre una sanzione di natura pecunaria ai responsabili.
Il caso trae origine dalla denuncia di un ragazzo sedicenne che ha chiesto <> contro la propria madre, colpevole di aver pubblicato sul web varie foto e commenti che lo riguardavano. Il giudice ha imposto lo stop alla donna, pena una maxi multa fino a 10.000 euro.
Il riferimento giuridico che ha ispirato la sentenza del tribunale è contenuto in un testo normativo del 1996 che protegge i diritti d’autore. La legge prevede, nello specifico, che il ritratto di una persona non possa essere esposto senza il suo consenso. Non si può inoltre dimenticare come i minori godano di una tutela ulteriore accordata dall’articolo 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata nel 1989.
I precedenti giuridici
Ad onore del vero, non è il primo caso simile che si registra nel nostro paese. Ad esempio, in tempi molto recenti, il Tribunale di Mantova ha stabilito che nessun genitore possa postare foto dei figli sui social network senza il consenso dell’altro tutore.
Nel caso di specie, il padre di due bambini aveva presentato ricorso contro la ex moglie con l’intenzione di rivedere i rapporti giuridici che intercorrevano tra genitori e figli “alla stregua di supposti gravi comportamenti diseducativi posti in essere dalla madre“. Tra questi, era ricompresa proprio l’abitudine di pubblicare online molte foto dei due bimbi. Il Tribunale di Mantova non ha potuto far altro che accogliere il ricorso del padre e constatare la violazione da parte della madre.
Del resto, la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo è estremamente chiara quando afferma che “nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione” e che “il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”.