Cassazione: lecito filmare la vicina di casa se fa la doccia senza tende (2 / 2)

I suoi avvocati difensori, infatti, davanti al giudice hanno argomentato che le abitazioni di Simone R. e della sua vicina con il bagno senza tende “erano adiacenti e che la persona offesa di mostrava nuda pur sapendo che la propria abitazione era priva di tende, con la conseguente insussistenza di lesioni alla riservatezza della persona fotografata”. Dunque la realizzazione di filmati e fotografie, davanti alla legge, non era “indebita”.

Nella sentenza 372 i supremi giudici hanno dato ragione all’avvocato difensore dell’orco, facendo arrabbiare le femministe di tutto il Mondo. La spiegazione è che “non si tratta di comportamenti della vita privata sottratti alla normale osservazione dall’esterno, visto che la tutela del domicilio è limitata a ciò che si compie nei luoghi privati in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi”.

D’ora in avanti i guardoni attenti alle disattenzioni (scusate il gioco di parole) delle loro vicine che non rendono effettivamente “private” le loro azioni quotidiane, specialmente quelle svolte in bagno, hanno una sentenza importante da impugnare. La legge italiana è anche questa: un comportamento che soggettivamente può esser giudicato sbagliato, per l’oggettività della legge, effettivamente, non lo è. Dura lex, seda lex.