Autoliquidazione Inail 2014/2015: le scadenze di febbraio

Entro il 16 febbraio i datori di lavoro, obbligati a versare l'assicurazione contro gli infortuni, dovranno effettuare l'autoliquidazione INAIL 2014/2015. Dovranno, poi, entro il 28 febbraio, presentare telematicamente la Dichiarazione delle retribuzioni

Autoliquidazione Inail 2014/2015: le scadenze di febbraio

Entro il 16 febbraio i datori di lavoro, soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovranno effettuare l’autoliquidazione INAIL 2014/2015.

L’Inail ha messo a disposizione degli utenti la procedura ALPI (Autoliquidazione premi Inail): accedendo al suo portale web, il datore di lavoro potrà calcolare il premio da pagare (il premio si ottiene sommando algebricamente la rata anticipata per l’anno in corso e il conguaglio per l’anno precedente) e eseguire poi il pagamento con il Modello F24 o il Modello di pagamento F24 Enti Pubblici.

E’ prevista la possibilità di rateizzare il pagamento del premio annuale in quattro rate trimestrali, opzione che dovrà essere comunicata direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni. La prima rata deve essere versata entro il 16 febbraio 2015, la seconda entro il 18 maggio, la terza entro il 20 agosto e, infine, la quarta entro il 16 novembre. Ogni rata, il cui importo è pari al 25% del premio complessivamente dovuto comprensivo dell’addizionale ex ANMIL, sarà maggiorata degli interessi.

Inoltre, entro il 28 febbraio prossimo, il datore di lavoro dovrà presentare telematicamente la Dichiarazione delle retribuzioni, nella quale dovrà anche indicare l’eventuale scelta di rateizzazione. Per l’anno in corso il termine è prorogato al 2 marzo poiché il 28 febbraio è un sabato.

Gli articoli 28 e 195 del T.U. 30/06/1965, n. 1124 prevedono l’applicazione di una sanzione amministrativa di 770 euro, nei casi di mancata o tardiva comunicazione all’Inail dell’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai dipendenti nel periodo assicurativo. La sanzione si applica nei casi in cui non ne derivi una liquidazione del premio inferiore al dovuto. Sono previste anche una sanzione minima di euro 125 e una ridotta di euro 250.

Se l’attività è iniziata nel corso dell’anno precedente, il premio anticipato dovuto per l’anno in corso deve essere determinato in base alle retribuzioni presunte indicate nella denuncia di iscrizione.

Possono accedere ai servizi del sito Inail “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo” non solo i datori di lavoro, ma anche i professionisti iscritti agli albi, le associazioni di categoria, le società e cooperative delegate di gruppi di imprese e consorzi di cooperative in possesso delle necessarie credenziali di accesso.

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