Rottamazione cartelle Equitalia: in vista la proroga al 21 aprile 2017

Possibile proroga al 21 aprile 2017. Potrebbe slittare la scadenza del 31 marzo 2017, ultimo giorno utile per presentare la domanda per l'adesione alla definizione agevolata. Ecco le novità sull’Agenzia delle Entrate con la circolare dell'8 marzo 2017 n. 2/E.

Rottamazione cartelle Equitalia: in vista la proroga al 21 aprile 2017

La rottamazione delle cartelle esattoriali Equitalia potrebbe subire una proroga al 21 aprile del 2017.

Una previsione del vice ministro dell’economia Luigi Casero, che ha accennato alla possibilità legata l’emendamento sul decreto Sisma. Affermando che se dovesse passare per l’approvazione, sarebbe coinvolta anche la scadenza Equitalia che subirebbe una proroga.

L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 2/E si espressa su alcuni punti inerenti la rottamazione. Di certo al momento i contribuenti possono accedere alla definizione agevolata così come stabilito dal Dl n. 193/2016. La domanda inviata attraverso il modello DA1, può essere proposta su tutte le somme iscritte a ruolo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.

È possibile inserire nella rottamazione anche i carichi non ancora notificati, per i quali l’Equitalia ha provveduto ad inviare apposite comunicazioni mediante l’uso di posta ordinaria. L’adesione alla rottamazione permette al contribuente di pagare solo il capitale, gli interessi, le spese di notifica, e l’aggio.

Il contribuente potrà estinguere i ruoli esattoriali senza pagare le sanzioni e gli interessi di mora. Resta da considerare che sempre in riferimento al Dl n. 193/2016, egli può decidere di aderire anche in forma parziale alla definizione agevolata. Non essendoci l’obbligo dell’estinzione dell’intero pacchetto delle somme iscritte a ruolo.

Le sanzioni di carattere amministrativo-tributarie possono subire delle definizioni. Il documento fatto circolare dall’Agenzia delle Entrate, stabilisce ancora, che il contribuente può aderire alla definizione agevolata anche per i ruoli oggetti di contenzioso.

Nel caso specifico il debitore aderendo alla rottamazione rinuncia ai giudizi inerenti i carichi. Tuttavia, in riferimento al codice del processo tributario e precisamente l’art. 44 del d.Lgs. n. 546 del 1997, secondo tale articolo la sopra esposta regola non costituisce difatti rinuncia al ricorso.

In conclusione, i contribuenti possono richiedere l’adesione alla definizione agevolata per i seguenti ruoli: imposte, IVA, tributi, contributi previdenziali e assistenziali, multe e sanzioni inerenti violazioni del Codice della strada, nonché tassa sui rifiuti e Ici, ecc. Tutte iscritte a ruolo dal gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.

Resta inteso che il contribuente aderendo alla rottamazione si impegna a versare regolarmente gli importi oggetto dell’adesione agevolata rammentando che il mancato o il ritardo pagamento comporta la perdita del perfezionamento della definizione agevolata.

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