Pensioni flessibili e Manovra 2019: con quota 100 anticipo di 5 anni, ma c’è il divieto di cumulo

Il Governo si prepara ad avviare il superamento della legge Fornero con una prima misura dai 62 anni, ma l'accessibilità sarà limitata per chi ha avuto carriere discontinue.

Pensioni flessibili e Manovra 2019: con quota 100 anticipo di 5 anni, ma c’è il divieto di cumulo

La nuova flessibilità in uscita dal lavoro diventa sempre più concreta man mano che ci si avvicina alla discussione parlamentare della legge di bilancio 2019, ma il provvedimento presenterà comunque dei vincoli che ne limiteranno l’accesso rispetto alla platea dei lavoratori in età avanzata. Il superamento della legge Fornero prenderà infatti forma a partire dai 62 anni di età, escludendo di fatto quei lavoratori che hanno iniziato a lavorare in giovane età e che hanno accumulato prima di tale soglia gli anni dei versamenti necessari al raggiungimento della quota 100.

Un vincolo che evidentemente ha destato non poco malumore tra i cosiddetti precoci, ovvero tra chi dovrà maturare a partire dal 2019 i 43 anni e 3 mesi di anzianità (un anno in meno per le donne) necessari per poter ottenere l’accesso alla pensione anticipata con le regole attuali. L’esecutivo prevede comunque che la nuova misura possa interessare una vasta parte della platea, con circa 400mila uscite flessibili che potrebbero concretizzarsi nei prossimi anni. Uno scenario che secondo il Governo giallo-verde andrebbe a favorire anche le giovani generazioni e le aziende, visto che in questo modo si potrebbe rimettere in moto il turn over e svecchiare i luoghi di lavoro.

Pensioni anticipate e Quota 100: il vincolo dello stop al cumulo dei contributi

Tra i diversi vincoli appena esplicitati vi è da aggiungere poi il probabile divieto all’applicazione del cumulo contributivo, cioè l’impossibilità di ricorrere al meccanismo di pensionamento anticipato per coloro che hanno effettuato versamenti in diverse gestioni previdenziali. Per fare un esempio pratico, si tratta del caso in cui un lavoratore ha svolto una parte della propria carriera nel pubblico e successivamente ha cambiato lavoro confluendo nel privato. 

In questo caso, pur raggiungendo i 38 anni di versamenti complessivi necessari per rientrare a 62 anni nella quota 100, il lavoratore potrebbe vedersi escluso dal provvedimento e costretto ad attendere la maturazione della pensione anticipata o di quella di vecchiaia. La questione appare particolarmente emblematica della complessità che caratterizza il nostro sistema previdenziale, anche perchè il cumulo gratuito dei contributi per le altre opzioni di quiescenza è stato reso disponibile solo di recente, dopo che in precedenza molti lavoratori erano costretti a ricorrere all’istituto della ricongiunzione onerosa (con costi anche ingenti per poter far valere pienamente la propria storia contributiva al fine della maturazione del diritto).

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