Pensioni e cumulo gratuito: le precisazioni dell’Inps con il messaggio 3190/2018

L'Istituto pubblico di previdenza torna a parlare delle pensioni in regime di cumulo gratuito e di totalizzazione, specificando in che modo avverranno le trattenute.

Pensioni e cumulo gratuito: le precisazioni dell’Inps con il messaggio 3190/2018

Come verranno gestite le trattenute Inps per coloro che decideranno di utilizzare il nuovo cumulo gratuito o la totalizzazione dei contributi? Per cercare di dare una risposta al quesito e chiarire la situazione è intervenuta la stessa Inps, che ha fornito le spiegazioni del caso attraverso la pubblicazione del messaggio numero 3190 del 2018.

Il riferimento dal quale prende spunto l’analisi dell’istituto è la convenzione quadro risalente allo scorso 28 marzo, che specifica come avviene il calcolo della quota cedibile. In caso di trattenute per l’estinzione di finanziamenti erogati per la cessione del quinto dello stipendio, la quota cedibile non può essere superiore ad un quinto dell’importo totale che viene effettivamente pagato.

Per quanto concerne invece le somme che devono essere versate all’Inps per indebiti pensionistici e da TFS-TFR, gli importi sono recuperati sulla quota che risulta di pertinenza dell’istituto, mentre eventuali indebiti di competenza di altri enti o casse sono recuperate direttamente dai medesimi.

Trattenute per pignoramenti presso terzi e per indebiti post mortem

Sempre in riferimento all’istituto del cumulo gratuito, nel messaggio dell’Inps è contemplato anche il caso delle trattenute per pignoramenti presso terzi, con un imponibile che è costituito dalle quote di pensione in pagamento nella fase di accantonamento. Per quanto concerne invece gli indebiti post mortem, l’Inps avvierà la restituzione delle somme all’ente oppure alle casse che richiedono i riaccrediti.

Infine, in presenza di una pensione ottenuta tramite cumulo o totalizzazione e contestuale necessità di recupero dell’APE volontaria, l’Istituto precisa che le modalità rimangono invariate (quindi seguendo 240 rate) rispetto agli assegni ordinari. In tutti i casi non sono invece applicabili i recuperi per oneri da riscatto. Quest’ultimi dovranno quindi essere ottemperati prima che il lavoratore ottenga l’agognata quiescenza ed abbia  accesso alla prestazione previdenziale. Per chi abbia dei pagamenti rateali in corso, sarà invece necessario concludere l’iter attraverso il pagamento delle somme residue in unica soluzione.

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