Pensioni anticipate e Quota 100: ecco come potrebbe cambiare il divieto di cumulo

Le nuove pensioni anticipate a partire dai 62 anni di età e 38 anni di contribuzione potrebbero guadagnare un divieto di cumulo meno rigido rispetto ai redditi da lavoro.

Pensioni anticipate e Quota 100: ecco come potrebbe cambiare il divieto di cumulo

Siamo ormai a poco più di un mese dalla fine dell’anno e dall’approvazione della legge di bilancio 2019, ma il cantiere della previdenza non è ancora chiuso, ed anzi dal Governo continuano ad emergere nuovi aggiornamenti. Che l’attività di limatura degli interventi sia febbrile lo dimostrano le ultime notizie di cronaca riguardanti lo scontro con Bruxelles ed il possibile slittamento della quota 100 ad aprile.

Ma alcuni spunti degni di attenzione sono arrivati nelle ultime ore anche in relazione ai vincoli che dovrebbero regolare le uscite anticipate dei lavoratori qualora dovessero scegliere la nuova opzione di flessibilità a partire dai 62 anni di età e 38 anni di contribuzione. Ci si riferisce in particolare al vincolo dato dal divieto di cumulo con redditi da lavoro, una volta ottenuta l’agognata quiescenza. Su questo punto il Governo sembra infatti aver pronto un allentamento del requisito, che diventerà proporzionale al beneficio ottenuto dal lavoratore.

Pensioni anticipate e quota 100: cosa cambia per chi desidera continuare a lavorare

Il divieto di cumulo rappresenta un ostacolo in particolare per quei lavoratori che desiderano fruire del nuovo sistema di pensionamento anticipato e nel frattempo sperano di poter continuare a lavorare magari con orari ridotti o attraverso la prestazione di attività circoscritte. In merito a questo punto il legislatore ha pensato però di rendere incompatibile il meccanismo di prepensionamento tramite quota 100, vietando la prosecuzione dell’attività lavorativa.

Nella pratica una simile regola imponeva a chi usufruisce della quota 100 di non lavorare per un periodo fisso di 36 mesi. Con gli ultimi aggiornamenti si prospetta invece una penalizzazione variabile, per un periodo di tempo corrispondente all’effettivo anticipo. In estrema sintesi, chi ottiene uno sconto di un anno rispetto ai requisiti ordinari di quiescenza potrebbe avere un divieto di cumulo di 12 mesi, chi anticipa di due anni si vedrà applicare un divieto di 24 mesi e così via.

In questo modo, il tetto massimo diventerebbe cinque anni e corrisponderebbe anche al massimo anticipo ottenibile, stante che l’accesso alla pensione di vecchiaia è fissato a partire dal 2019 all’età di 67 anni. Il tutto con un meccanismo proporzionale in grado di premiare i lavoratori che rimarranno per un periodo più lungo sul proprio posto di lavoro nonostante la possibilità di aderire all’opzione di uscita volontaria.

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