Equitalia. Ancora risposte sulla rottamazione delle cartelle

La rottamazione sta per giungere al termine trascinandosi ancora tante domande. Il Perfezionamento? I fermi amministrativi? Il pignoramento? In caso di dilazione precedente? Ecco le domande più frequenti sulla rottamazione delle cartelle esattoriali Equitalia.

Equitalia. Ancora risposte sulla rottamazione delle cartelle

La rottamazione delle cartelle esattoriali scade il 31 marzo 2017 trascinandosi dietro ancora troppe domande. Telefisco, in tema di definizione agevolata, ha fornito ulteriori chiarimenti.

Il contribuente debitore, nel caso in cui decida di aderire in forma parziale per carichi precedentemente già dilazionati, deve chiarire la sua posizione direttamente con gli addetti degli uffici Equitalia allo scopo di ricevere direttamente dalla fonte l’importo da versare relativo alle singole rate.

La rottamazione delle cartelle esattoriali avviene presentando all’ente – entro il 31 marzo 2017 – l’adesione alla definizione agevolata attraverso il modello DA1. Equitalia dovrà comunicare entro il 31 maggio 2017 il totale esatto dovuto, la scadenza dell’unica rata, o delle rate in caso di pagamento dilazionato. 

Nel merito dell’adesione agevolata, Equitalia ha precisato quanto segue: in considerazione al perfezionamento della definizione agevolata e precisamente alle domande “quando si ottiene il Perfezionamento?” “A decorrere dal pagamento della prima rata o basta solo l’istanza di presentazione della domanda?” – Equitalia chiarisce che per perfezionare la sanatoria non sono sufficienti né la presentazione della domanda né il pagamento della prima rata.

Il Dl n. 193/2016 art.6 comma 1 stabilisce che, per ottenere l’abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora, sia necessario il pagamento integrale del capitale compreso di interessi, dell’aggio, delle spese esecutive e di notifica.

Il comma 4 stabilisce che, nel caso in cui si verifichi il mancato o il ritardo pagamento dell’unica rata o delle rate relative alla dilazione di pagamento, la definizione agevolata risulterebbe inefficace. A quel punto, Equitalia potrà detenere le somme incassate parzialmente a titolo di acconto e procedere al recupero di tutte le somme a carico del contribuente. Pertanto, è chiaro che affinché la definizione sia efficace è necessario ottemperare al pagamento nei tempi e nei modi stabiliti con Equitalia.

Quindi il perfezionamento della definizione agevolata si ottiene solo con il pagamento di tutte le somme dovute, senza alcun ritardo rispetto alle date stabilite nei bollettini di pagamento.

Nel caso in cui vi sia una dilazione precedente, come viene ridefinita la dilazione?
Il contribuente che intende aderire alla definizione solo per determinati carichi che rientrano in un piano di dilazione precedente, è necessario che concordi con Equitalia l’aggiornamento dell’importo da versare.

L’art. 6 comma 5 del Dl n. 193/2016 stabilisce che le rate in scadenza al 31 dicembre 2016 vengono sospese fino alla scadenza definitiva di tutte le rate relative alla definizione agevolata.

In caso di fermi amministrativi come si procede?
Nel caso in cui una cartella contenga una pluralità di carichi in fase di procedura di recupero coattivo amministrativo, le spese vengono ripartite per singoli carichi.

Con il pignoramento cosa succede?
L’istanza di adesione alla definizione agevolata blocca il procedimento di pignoramento dello stipendio in corso. L’art. 6 comma 5 del Dl n. 193/2016, stabilisce che al momento della presentazione della dichiarazione alla definizione agevolata, l’agente di riscossione deve bloccare il recupero coattivo. Tale procedura non può essere bloccata nel caso in cui sia avvenuto il primo incanto. Conclusosi con esito positivo o vi sia un’istanza di assegnazione in corso, oppure il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati sia stato emesso.

In conclusione, se al momento della presentazione dell’adesione alla definizione, il terzo pignorato ha provveduto a regolarizzare i versamenti, e l’istanza di assegnazione sia già pervenuta al giudice la procedura esecutiva, non può essere fermata poiché mancante dei presupposti base.

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