Amnesty International, disegno legge sul reato di tortura impresentabile

Il disegno di legge che introduce nel nostro ordinamento il reato di tortura, approvato al Senato, è definito da "Amnesty International", "Antigone", e dal primo firmatario Luigi Manconi del PD, impresentabile, completamente snaturato dall'originaria stesura.

Amnesty International, disegno legge sul reato di tortura impresentabile

Il Senato ha approvato con 195 voti favorevoli, 8 contrari e 34 astenuti, un disegno di legge che introduce nel nostro ordinamento il reato di tortura. Il testo – a prima firma di Luigi Manconi del PD – è arrivato in commissione Giustizia del Senato il 22 luglio del 2013, approvato dal Senato nel 2014 e, alla Camera, con delle modifiche, nell’aprile del 2015: a distanza di due anni, è giunto di nuovo al Senato con delle modifiche.

Il ddl passerà ora alla Camera per una quarta lettura: il testo, approvato in questi giorni, è estremamente diverso da quello proposto inizialmente dal senatore Luigi Manconi, che da tempo si occupa della violenza delle forze di polizia, e della tutela dei diritti delle persone detenute.

Manconi ha detto che “è un testo stravolto“, e non ha voluto partecipare al voto. Si attende da anni l’introduzione del reato di tortura nel nostro codice penale: l’Italia ha ratificato la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ma, per anni, non si è attivata per introdurre una legge specifica che riguardi gli agenti di polizia e i pubblici ufficiali.

Il codice penale non identifica reati specifici per azioni compiute da chi è pubblico ufficiale, non punendo l’abuso di autorità verso i singoli cittadini privati. Il disegno di legge presentato nel 2014 era composto da sei articoli, introduceva il reato di tortura, e lo rendeva punibile con la reclusione da 3 a 10 anni: «Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni».

Se il fatto era compiuto da un pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, le pene erano aumentate dai 5 ai 12 anni. Se dal fatto derivava una lesione personale, erano aumentate di un terzo se era grave; della metà in caso di lesione personale gravissima; trenta’anni di reclusione se ne conseguiva la morte della vittima, come conseguenza non voluta; l’ergastolo se la morte era causata da un atto volontario. Nel ddl vi erano riferimenti anche al reato di istigazione a commettere tortura.

Luigi Manconi ha spiegato: «Il primo giorno della legislatura, il 15 marzo del 2013, presentai un ddl sulla tortura. Quanto accaduto in questi anni è stato lo stravolgimento di quel testo che ricalcava lo spirito profondo che aveva animato le convenzioni e i trattati internazionali sul tema. E le modifiche approvate lasciano ampi spazi discrezionali perché, ad esempio, il singolo atto di violenza brutale di un pubblico ufficiale su un arrestato potrebbe non essere punito. E anche un’altra incongruenza: la norma prevede perché vi sia tortura un verificabile trauma psichico. (…) Tutto ciò significa ancora una volta che non si vuole seriamente perseguire la violenza intenzionale dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio in danno delle persone private della libertà, o comunque loro affidate».

Il nuovo testo approvato dal Senato, all’articolo 1 prevede che «chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minore difesa, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni». I traumi psichici dovranno essere in tal modo verificati.

Il trattamento inumano e degradante per la dignità della persona deve essere commesso mediante più condotte, limitando la tortura ai soli comportamenti ripetuti nel tempo. A tutela delle forze di polizia, vi è l’esclusione dalla legge delle sofferenze provocate unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti da parte dei pubblici ufficiali, un singolo atto di violenza potrebbe rimanere impunito. Occore ricordare che, nelle Convenzioni ONU, i trattamenti sono inumani o degradanti, senza se e senza ma.

Associazioni come Amnesty International e Antigone hanno detto che il testo è “impresentabile dicendo che la legge, qualora venisse confermata anche dalla Camera, sarebbe difficilmente applicabile. Nell’aprile del 2015, la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato l’Italia per la condotta attuata dalle forze dell’ordine durante l’irruzione alla scuola Diaz al G8 di Genova del 2001: i giudici hanno sentenziato che le azioni della polizia ebbero vere e proprie finalità punitive, attuando una rappresaglia volta all’umiliazione e alla sofferenza fisica e morale delle vittime.

La Corte aveva quindi parlato di “tortura”, invitando l’Italia a dotarsi di strumenti giuridici in grado di sanzionare adeguatamente i responsabili di atti di tortura o altri maltrattamenti, impedendo loro di trarre beneficio da misure in contraddizione con la giurisprudenza della Corte. 

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