Indennità d’accompagnamento: sospese per ricovero?

La pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento sono prestazioni assistenziali: in caso di ricoveri ospedalieri vengono sospese? L’Inps in questi casi specifici come procede?

Indennità d’accompagnamento: sospese per ricovero?

Procedendo con ordine la pensione di invalidità civile viene erogata dall’INPS senza che il soggetto beneficiario abbia i requisiti contributivi. Ecco perché essa è una prestazione solo assistenziale diretta ad un soggetto dietro specifica domanda. È infatti importante chiarire che la prestazione di invalidità per essere erogata necessità di tre requisiti importanti quali: il primo riguarda la percentuale di invalidità concessa al beneficiario della pensione detto anche “sanitario”; il secondo si riferisce all’età; il terzo al reddito complessivo del soggetto richiedente la pensione di invalidità.

L’INPS, dopo una serie di verifiche e controlli diretti a valutare la veridicità delle dichiarazioni del soggetto richiedente l’indennità, lo classifica ed eroga la pensione in relazione alla gravità della patologia e alla percentuale a lui spettante. Con la pensione di invalidità il soggetto richiedente ottiene tutti i benefici dell’indennità: agevolazioni fiscali, concedi e permessi di lavoro, esenzione dal ticket ecc. oltre a vari tipi di “agevolazioni economiche” riportati qui di seguito.

Assegno mensile di assistenza: viene concesso direttamente alle persone con una percentuale di invalidità del 74% che abbiano però un’età compresa tra i 18 e i 65 anni; inoltre tali persone non devono svolgere alcuna attività lavorativa e devono avere un reddito complessivo inferiore a 4.408,95 euro.

Pensione di inabilità: viene concessa agli invalidi civili con una percentuale di invalidà del 100%, che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 65 anni, impossibilitati a compiere qualsiasi attività lavorativa e con un reddito inferiore a 15.154,24 euro.

Indennità di accompagnamento: viene concessa agli invalidi civili al 100% con incapacità di deambulare o che comunque hanno bisogno di assistenza continua.

Indennità mensile di frequenza: viene concessa in modo specifico ai minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età, con reddito annuo personale inferiore a 4.408,95 euro.

Assegno sociale: viene concesso agli invalidi civili, titolari di pensione di inabilità, dopo il 65esimo anno di età.

Cosa succede se chi percepisce una pensione di invalidità o indennità di accompagnamento necessita di un ricovero? I giorni di ricovero vengono decurtati dall’indennità? L’INPS in questi casi come procede?

È bene procedere in ordine per chiarire tutti i passi, precisando che i soggetti che percepiscono la pensione di invalidità civile ed i titolari di indennità di accompagnamento hanno l’obbligo di presentare all’INPS tutti i documenti inerenti il ricovero in Istituto Pubblico o Privato.

L’INPS ha specificato nell’archivio on-line, sotto la voce prestazioni a favore degli invalidi civili, le seguenti disposizioni: “Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che siano ricoverati gratuitamente in istituto; percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole”.

L’INPS chiarisce che nel caso di ricovero in una struttura pubblica, come ad esempio un ospedale, fa riferimento alle seguenti linee: “Per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a totale carico di un Ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunga una contribuzione da parte di privati per ottenere un migliore trattamento. Di conseguenza l’indennità compete anche quando il contributo della Pubblica Amministrazione copra soltanto una parte della retta di ricovero”.

I beneficiari dell’indennità hanno l’obbligo di presentare entro il 31 marzo di ogni anno una dichiarazione di responsabilità (ICRIC). Comprovante l’eventuale ricovero in Ente pubblico. È bene specificare se il ricovero è stato a totale carico dello Stato o a carico dell’invalido in quanto l’INPS non corrisponde l’indennità di accompagnamento nel caso di ricoveri nei reparti di lunga degenza o riabilitativi. L’indennità nel caso di ricovero verrà solo sospesa in quanto riguarda solo il periodo della degenza nel momento in cui si verifichi la cessazione del ricovero l’INPS provvederà al ripristino dell’indennità.

Ribadendo che il ricovero, quale esso sia non rappresenta un ostacolo all’indennità ma solo dell’erogazione della stessa, infatti la sospensione è inerente solo ai periodi di tempo relativi al ricovero. L’INPS provvederà a prendere in considerazione per la sospensione dell’indennità solo i periodi pari o superiori ai 30 giorni.

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