Anche colf e baby sitter potranno presentare il modello 730/2015

Anche quest'anno per l'autocertificazione dell'Irpef coloro che hanno un datore di lavoro privato, come colf e baby sitter, e che pertanto non riceveranno la CU e coloro che non hanno un sostituto d'imposta da indicare nella dichiarazione potranno avvalersi del 730/2015 senza sostituto

Anche colf e baby sitter potranno presentare il modello 730/2015

Anche quest’anno le colf e tutti i lavoratori dipendenti che avendo un datore di lavoro privato non riceveranno la Certificazione Unica (che sostituisce il vecchio CUD), coloro che hanno lavorato nel 2014 solo per un periodo inferiore all’anno e pertanto non hanno un datore di lavoro al momento della presentazione della dichiarazione, potranno, comunque, utilizzare il modello 730/2015 per l’autoliquidazione dell’irpef, anziché dover ricorrere al modello UNICO (come accadeva negli anni precedenti al 2014).

Più precisamente in questi casi, nel Frontespizio della dichiarazione andrà indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e il riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” andrà lasciato in bianco, solo si barrerà la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

Il 730 senza sostituto d’imposta è una novità introdotta dal decreto legge n. 69 del 2013 che ha consentito anche ai soggetti che non avevano un sostituto d’imposta da indicare nel modello 730/2014 redditi 2013 di presentare la loro dichiarazione semplificata.

A titolo esemplificativo, l’Agenzia delle Entrate ha stilato una casistica dei contribuenti che possono presentare il modello 730 pur in assenza di un sostituto d’imposta che effettui il conguaglio:

  • personale che svolge il proprio servizio presso privati, quali colf, baby-sitter, giardinieri, autisti, badanti;
  • coloro che svolgono il proprio lavoro all’estero in zone di frontiera per un datore non residente in territorio italiano;
  • percettori di borse di studio, assegni o sussidi per fini di studio o di formazione professionale;
  • i beneficiari di assegni periodici;
  • i dipendenti a tempo determinato o i titolati di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che non lavorino anche nei mesi di giugno e luglio.

Nei casi di 730 presentato in assenza di un sostituto d’imposta, se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista abilitato trasmette in via telematica il modello F24 all’Agenzia delle Entrate, oppure consegna al contribuente il modello F24 compilato, entro il decimo giorno prima della scadenza prevista per il pagamento.

Se, invece, dovesse emergere un credito, il rimborso verrà effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite bonifico, se il contribuente ha fornito all’Agenzia il suo codice Iban. In caso di assenza delle coordinate bancarie o postali, il rimborso viene eseguito:

  • tramite invio di un vaglia postale se il credito è inferiore ai 1.000 euro
  • tramite invio di un vaglia della Banca d’Italia se il credito è pari o superiore ai 1.000 euro.
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